SENTENZA N.30
ANNO
1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI
“
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO
“
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
“
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 154,
quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Tribunale
amministrativo regionale per
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12
dicembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due giudizi riuniti,
promossi da un magistrato per ottenere che l'equo indennizzo concessogli
venisse calcolato sulla base dello stipendio, già conseguito, di magistrato
nominato alle funzioni direttive superiori, anziché sulla base dello stipendio
di magistrato di cassazione, il Tribunale amministrativo regionale per
Nell'ordinanza si rileva che l'amministrazione
ha rispettato il principio secondo il quale l'equo indennizzo non si calcola in
base allo stipendio concretamente spettante all'interessato in virtù delle sue
personali vicende di carriera e di progressione economica, bensì in base allo
stipendio virtualmente spettante ad un ipotetico impiegato della medesima
carriera che si trovi nella posizione iniziale di una determinata qualifica o
livello retributivo. Tale posizione, per il personale di magistratura, è
individuata dall'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n.
Il giudice remittente ha sollevato dubbi
circa la legittimità costituzionale di tale disciplina, deducendo che la norma
in esame, in combinazione con l'art. 49, secondo comma, del d.P.R.
3 maggio 1957, n.
Siffatta iniqua concomitanza di fattori
riduttivi non si verifica, al contrario, per gli altri dipendenti statali,
rispetto ai quali l'art. 154, secondo comma, della legge n. 312 del 1980 fissa
quale indice di riferimento, per la determinazione dell'equo indennizzo,
"la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di
appartenenza", senza, quindi, porre limiti in caso di conseguimento (per
promozione, per concorso, per sanatoria o altri titoli idonei al passaggio di
qualifica o di livello) di posizioni funzionali superiori.
Sussistono quindi dubbi - ad avviso del
Tribunale amministrativo regionale - di contrasto dell'art. 154, quarto comma,
della legge n. 312 del 1980, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, da un
lato, esso introduce un'ingiustificata disparità di trattamento di una
categoria di personale rispetto alla generalità dei dipendenti statali;
dall'altro lato, la norma realizza un irragionevole e perverso congegno di
riduzione del beneficio in parola, in senso inversamente proporzionale alla
progressione di carriera del magistrato.
La norma si porrebbe inoltre in
conflitto con l'art. 32 della Costituzione, sulla tutela della salute, intesa
non quale bene astratto, indifferenziato e fine a se stesso, quanto, piuttosto,
come reale attitudine psico-fisica che permette all'individuo di agire
utilmente nei rapporti sociali e di lavoro.
Infine, sarebbe dubbia la conformità
dell'impugnato art. 154 al dettato dell'art. 38 della Costituzione, che
garantisce la tutela della salute e l'incolumità dei lavoratori, anche mediante
la predisposizione di misure e rimedi successivi, in caso di malattia e di
infortuni non totalmente invalidanti.
2. - È intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, secondo il quale il legislatore, con l'art. 154, quarto
comma, della legge n. 312 del
Detto trattamento (che, se può pregiudicare
i magistrati che esercitano funzioni superiori a quelle di magistrato di
cassazione, avvantaggia coloro che svolgano funzioni
inferiori), secondo l'Avvocatura generale dello Stato, è il frutto di una
scelta del legislatore che non appare irragionevole rispetto alla generalità
dei pubblici dipendenti (per i quali il calcolo dell'equo indennizzo si basa
sullo stipendio della qualifica di appartenenza). Sono da tener presenti,
infatti, il particolare status che
La questione sarebbe manifestamente
infondata anche con riferimento agli artt. 32 e 38
della Costituzione, dato che la natura indennitaria
del compenso di cui al citato art. 154, riferito ad una menomazione
verificatasi, non può avere alcuna attinenza, proprio per la sua funzione riparatoria, con la tutela da parte dello Stato del diritto
dei singoli alla salute (art. 32), né con l'assicurazione di mezzi adeguati per
la garanzia di esigenze di vita in caso di malattia, infortunio o invalidità
(art. 38): diritti per la salvaguardia dei quali l'ordinamento appresta sistemi
specifici come quello dell'assistenza sanitaria e della previdenza.
Considerato in diritto
1. - Ad avviso del Tribunale
amministrativo regionale per
2. - La questione deve ritenersi
infondata in riferimento a tutti i parametri costituzionali invocati.
La violazione dell'art. 3 della
Costituzione viene sostenuta con riguardo a due aspetti. La mancata previsione
di un incremento dell'indennizzo, rapportato al crescere della retribuzione in
conseguenza degli avanzamenti nella carriera, comporterebbe una
ingiustificata disparità di trattamento del magistrato rispetto alla
generalità dei dipendenti statali, per i quali nella determinazione dell'equo
indennizzo si fa riferimento al trattamento economico da considerare
nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di
appartenenza del dipendente al momento di presentazione della domanda.
Il secondo motivo di censura concerne
l'irragionevole meccanismo di riduzione del beneficio, che agisce in senso
inverso alla progressione di carriera del magistrato.
L'art. 49,
secondo comma, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,
dispone infatti che l'indennizzo è ridotto del 25 per cento se l'impiegato ha
superato i cinquanta anni di età e del 50 per cento se ha superato il
sessantesimo anno di età. Tali riduzioni, collegate con l'agganciamento fisso
dell'indennizzo alla retribuzione del consigliere di cassazione, comportano -
osserva il giudice a quo - una accentuata decurtazione
del beneficio proprio negli anni in cui è più probabile l'avanzamento del
magistrato nelle qualifiche.
Quest'ultima argomentazione, per la
parte che può rilevare, coincide in realtà con la prima.
La riduzione dell'indennizzo in rapporto
al crescere dell'età è comune a tutti i possibili beneficiari, siano o non
magistrati. Essa trova comprensibile fondamento nel rilievo che la menomazione
comporta tanto più danno quanto più giovane è l'età dell'interessato, e
viceversa; non può dunque non essere di applicazione generale. Indubbiamente,
la riduzione percentuale, collegata con la mancata crescita della base di
calcolo, può comportare effetti relativamente più sensibili nei confronti del
magistrato. Ma è evidente che si ha qui riguardo ad uno solo dei diversi
effetti del particolare meccanismo indennitario, il
quale va invece considerato nel suo complesso e non limitatamente a quel
segmento che trova applicazione nel singolo caso.
Il quesito da porsi è dunque soltanto se
sia censurabile, in riferimento al principio di
eguaglianza, la previsione che impone di rapportare sempre l'entità
dell'indennizzo da liquidarsi al magistrato a due volte l'importo dello
stipendio del magistrato di corte di cassazione.
Invero, il quinto comma dell'art. 154
contempla la disciplina relativa al personale dirigente dello Stato e agli
ufficiali superiori (colonnelli e generali delle Forze armate e dei Corpi di
polizia). Per tutti costoro, in modo analogo a quanto disposto per i
magistrati, l'equo indennizzo è sempre pari a due volte lo stipendio del
dirigente generale.
Se si ha riguardo anche a tale
previsione, risulta ancor più evidente lo scopo che si è perseguito con la
particolare disciplina. Si è inteso cioè assicurare un trattamento nel suo
complesso privilegiato rispetto all'esterno e uniforme invece all'interno di
categorie caratterizzate per un verso da una posizione di particolare rilievo
nell'organizzazione statuale e per l'altro
dall'elevato grado di omogeneità e quindi dalla pari dignità dei rispettivi
appartenenti.
Detti criteri risultano attagliarsi in
modo particolare ai magistrati, i quali, secondo il dettato dell'art. 107,
terzo comma, della Costituzione, si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni.
Nell'ambito di tali valutazioni, non si
presta quindi a censure una normativa che dispone un trattamento nel suo
complesso più vantaggioso, sulla base della particolare posizione e dello
speciale statuto riconosciuti alla magistratura; che non distingue il
trattamento tra i diversi componenti in ragione della
pari dignità di tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario; che trova
peraltro puntuali corrispondenze nella disciplina prevista per corpi
professionali provvisti anch'essi, come i magistrati, di un loro statuto
particolare.
Del resto, la norma in esame ha già
superato il vaglio dell'applicazione da parte della giurisdizione
amministrativa, la quale si è limitata a statuire che l'equo indennizzo
concesso ai magistrati deve essere determinato sulla base dello stipendio del
consigliere di cassazione, quale risulta dall'applicazione della legge 6 agosto
1984, n. 425, e quindi con il computo dell'anzianità pregressa minima,
necessaria e sufficiente per l'accesso alla detta posizione (Cons. Stato, Sez.
IV, 20 maggio 1987).
3. - Il richiamo agli artt. 32 e 38
della Costituzione risulta a sua volta di scarsa pertinenza.
Come osserva puntualmente l'Avvocatura
generale dello Stato, alla tutela del diritto dei singoli alla salute (art. 32)
e all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in casi di
infortunio, malattia o invalidità (art. 38) l'ordinamento provvede con gli
appositi sistemi dell'assistenza sanitaria e della previdenza. Il beneficio
previsto dall'impugnato art.
Come in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, così in relazione agli artt. 32 e 38, la sollevata questione va
dunque dichiarata non fondata.
per
questi motivi
Dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale
del personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio
1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo
CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo
SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
- Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 24 gennaio
1991.