SENTENZA N.26
ANNO
1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
“
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7,
comma terzo, e 36 della legge della Regione siciliana n. 510-423/A approvata il
19 luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto:
"Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario
nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei
servizi sanitari", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
Visto l'atto di costituzione della
Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11
dicembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il ricorrente;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 26 luglio 1990 il
Commissario dello Stato per
La disposizione espressa nel terzo comma
dell'art. 7 prevede che, ove il genitore, nell'esercizio della sua potestà,
neghi il proprio consenso ad attività diagnostiche, terapeutiche o
assistenziali, l'operatore sanitario che ritenga tale scelta gravemente
pregiudizievole per la salute del minore può richiedere l'intervento del
giudice minorile ai sensi degli artt. 333 del codice civile.
Secondo il ricorrente tale previsione
sarebbe in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione
siciliana, in quanto verrebbe a disciplinare una sfera di rapporti giuridici
intercorrenti fra privati, esclusi dalla competenza legislativa regionale.
Il profilo di incostituzionalità
riguarderebbe, in particolare, l'estensione all'operatore sanitario della
facoltà di attivare dinanzi al Tribunale dei minorenni il procedimento previsto
dall'art. 336 del codice civile, in contrasto con l'individuazione, operata
tassativamente dal medesimo articolo del codice civile, dei soggetti
legittimati a promuovere tale procedimento (genitori, parenti o pubblico
ministero). L'estensione operata dalla norma impugnata configurerebbe una
manifesta ingerenza nella sfera del diritto di famiglia e sarebbe fonte di
regimi differenziati, a livello regionale, in una materia riservata alla
competenza statale.
La seconda disposizione impugnata
concerne l'art. 36 della medesima legge, dove si prevede l'imputazione degli
oneri finanziari per l'attuazione del provvedimento legislativo in questione
alla quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - assegnato alla
Regione, senza fornire alcuna indicazione circa la quantificazione e la
disponibilità di tale quota a finanziare la nuova spesa.
Ad avviso del ricorrente, l'assenza di
quantificazione e di indicazioni sulla disponibilità della copertura della
spesa verrebbe a ledere l'art. 81, quarto comma, Cost., mentre l'imputazione al
Fondo sanitario nazionale di tale spesa - date le finalità sociali e non di
assistenza sanitaria e ospedaliera della legge impugnata - comporterebbe una
distrazione del finanziamento dalla destinazione imposta dalla legge statale,
in violazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97, primo
comma, Cost.
2. - È intervenuta in giudizio
In riferimento all'art. 7, terzo comma, della legge in
oggetto,
Di conseguenza, secondo l'interveniente,
la questione sarebbe infondata sia se prospettata sotto il profilo (non
denunciato) della violazione della riserva statale in tema di giurisdizione,
sia se sollevata sotto quello della invasione della
riserva statale in tema di rapporti di diritto privato, che forma l'oggetto
dell'impugnativa proposta. Infatti, la norma impugnata, lasciando inalterato il
novero dei soggetti legittimati a ricorrere al Tribunale dei minori ex art. 336
c.c., esulerebbe dall'ambito dei rapporti di diritto privato, mentre il potere
di chiedere l'intervento del giudice minorile andrebbe ricondotto ai poteri
propri dell'operatore sanitario, risultando funzionale al fine pubblico della
tutela della salute.
Con riferimento alla questione di
legittimità costituzionale relativa all'art. 36 della legge impugnata
Considerato in diritto
1. - L'impugnativa che viene proposta
dal Commissario dello Stato per
Ad avviso del ricorrente, la prima
disposizione verrebbe a violare gli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano, per
essere intervenuta in una sfera di rapporti attinenti al diritto privato,
sottratta alla competenza del legislatore regionale; la seconda risulterebbe,
invece, lesiva sia dell'art. 81, quarto comma, Cost., per avere previsto una
nuova spesa imputata genericamente al Fondo sanitario nazionale, senza fornire
indicazioni riguardo alla quantificazione degli oneri ed alla disponibilità
della copertura; sia dell'art. 97, primo comma, Cost., per aver utilizzato
detto Fondo per finalità sociali, diverse da quelle sanitarie ed ospedaliere
contemplate dalla legge statale.
2. - Le questioni sollevate nel ricorso
non sono fondate.
L'art. 7, terzo comma, della legge
impugnata conferisce all'operatore sanitario addetto a servizi e presidi
ubicati nel territorio siciliano il potere di "chiedere l'intervento del
giudice minorile ai sensi dell'art. 333 del codice civile", nell'ipotesi
in cui il genitore esercente la patria potestà neghi il proprio consenso ad
attività diagnostiche, terapeutiche od assistenziali, ponendo in essere un
comportamento che lo stesso operatore ritenga "gravemente pregiudizievole
per la salute del minore".
Va in primo luogo osservato che - così
come rilevato dalla difesa regionale - risulta agevole escludere che tale
disposizione, nella sua formulazione letterale e nel suo contenuto logico,
abbia inteso in alcun modo ampliare - pur rinviando all'art. 333 del codice
civile ai fini dell'individuazione delle competenze del giudice minorile la
sfera dei soggetti legittimati al "ricorso" per l'attivazione di tali
competenze, soggetti che l'art. 336 dello stesso codice ha tassativamente
individuato nei genitori, nei parenti e nel pubblico ministero. Nel prevedere
che l'operatore sanitario può, in certi casi, ritenuti gravemente
pregiudizievoli per la salute del minore, "chiedere l'intervento del
giudice minorile", la disposizione stessa si è limitata, infatti, a
richiamare un semplice potere di segnalazione o di denuncia dell'organo
amministrativo nei confronti dell'autorità giudiziaria, potere che non comporta
l'esercizio del diritto di azione di cui all'art. 336 cod. civ., ma che è
diretto soltanto a sollecitare tale esercizio da parte di uno dei soggetti
legittimati dalla stessa norma (pubblico ministero o, in casi di urgente
necessità, giudice minorile). In ogni caso, trattandosi di semplice
segnalazione o denuncia e non di ricorso, il potere in questione va ricondotto
alla sfera degli ordinari poteri amministrativi spettanti all'operatore del
servizio sanitario, in relazione al perseguimento delle finalità connesse alla
tutela pubblicistica del diritto costituzionale alla salute.
Va, pertanto, escluso che la norma
impugnata, nella sua corretta lettura, sia tale da interferire nella sfera del diritto
privato afferente alla patria potestà e regolata dalle richiamate norme del
codice civile.
3. - Del pari infondata si presenta la
questione proposta nei confronti dell'art. 36 della legge regionale, dove si
stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge "si
provvede con la quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente -
assegnato alla Regione".
Per quanto concerne l'asserita
violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., va ricordato che la
giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto compatibile con tale norma
costituzionale il fatto che una Regione ordinaria rinvii la quantificazione
delle spese continuative e ricorrenti, nonché l'individuazione dei relativi
mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio
annuale: e questo in relazione a quanto espresso nella legge-quadro in materia
di bilancio e contabilità regionale (legge 19 maggio 1976 n. 335), dove si
prevede espressamente la possibilità di rinviare alla legge di bilancio la
determinazione dell'entità delle spese relative ad attività o interventi
continuativi e ricorrenti (art. 2), imponendosi contestualmente l'obbligo
dell'equilibrio dei bilanci regionali (art. 4) (v. sent. 331 del 1988).
Tale principio può valere anche nei
confronti della Regione siciliana, nel cui ambito la materia del bilancio e
della contabilità risulta regolata dalla legge regionale 8 luglio 1977, n.
Con riferimento infine, alla doglianza
relativa all'art. 97, primo comma, Cost., si osserva che la legge impugnata
prevede misure diverse, finalizzate ad assicurare la regolarità e l'efficacia
delle prestazioni sanitarie offerte all'utente. In questa ottica, la tutela
dell'utenza viene perseguita dalla stessa legge sia regolando specificamente
alcuni comportamenti degli operatori del servizio sanitario regionale (ad es.
obblighi di informazione, di riservatezza etc.), sia prevedendo norme sul
funzionamento delle strutture ospedaliere (ad es. orari di servizio, visite ai
ricoverati, etc.). Deve quindi escludersi che i finanziamenti provenienti dal
Fondo sanitario nazionale siano utilizzati, in base alla norma impugnata, per
finalità sociali che esulano dagli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n.
833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale: al contrario, gli interventi
previsti dalla legge in questione costituiscono attuazione degli articoli 1 e 2
della stessa legge n. 833/1978, in riferimento alla tutela della salute intesa
come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività.
per
questi motivi
Dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei
confronti dell'art. 7, terzo comma, e dell'art. 36
della legge della Regione siciliana approvata il 19 luglio 1990, recante
"Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario
nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei
servizi sanitari", in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto della
Regione siciliana ed agli artt. 81, quarto comma, e 97, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio
1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo
CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo
SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
- Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 24 gennaio
1991.