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SENTENZA N.24
ANNO
1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI
“
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della regione Toscana
notificato il 30 agosto 1990, e depositato in Cancelleria il 10 settembre
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1990 (Modifiche alla tabella A
annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) ed iscritto al n. 32 del
registro conflitti 1990;
Visto l'atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11
dicembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avvocato Alberto Predieri per la regione Toscana e l'Avvocato dello Stato
Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 30 agosto
1990 e depositato il 10 settembre successivo, la regione Toscana, in persona
del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv.to
Alberto Predieri, ha sollevato conflitto di
attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al d.P.C.M. 2 luglio 1990, contenente "Modifiche alla
tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".
Considera il ricorso che l'art. 2 di
tale decreto modifica la tabella A annessa alla legge n. 720 citata,
ricomprendendovi "Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni,
con popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000 abitanti" e
"Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a
10.000 abitanti".
L'art. 3, poi, modifica la medesima
tabella A sì da ricomprendervi "Aziende regionalizzate, provincializzate e
municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per
l'erogazione di servizi pubblici".
Secondo la ricorrente le disposizioni
richiamate invadono la competenza regionale, in contrasto con l'art. 119,
nonché con gli artt. 117, 118 della Costituzione, disattendendo la pronuncia n. 243 del 1985
della Corte Costituzionale, che aveva già dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984, nella
parte in cui consentiva al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle regioni dalla tabella
B alla tabella A, annesse alla legge medesima. In particolare, il decreto
impugnato avrebbe operato l'illegittimo trasferimento dalla tabella B alla
tabella A di enti che sono palesemente articolazioni dell'apparato regionale,
come le aziende regionalizzate istituite dalla regione stessa quali suoi strumenti e da essa dipendenti, secondo
l'esplicita qualificazione dell'art. 53 dello Statuto, e per le quali le leggi
regionali (art. 155 e 156 legge regione Toscana 6 maggio 1977, n. 28)
stabiliscono che i bilanci e i rendiconti vengano approvati con legge,
unitamente a quelli della regione medesima.
A non diversa conclusione si deve
pervenire per i consorzi regionali e le associazioni indicate, così come per
tutti gli altri enti interregionali o regionali, eccezion fatta per le comunità
montane. Rilevando, perciò, che il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri non ha supporto giuridico, si chiede che
2. - Con atto depositato il 19 settembre
1990 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza del
ricorso.
Secondo l'Avvocatura dello Stato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quarto
comma, della legge n. 720 del 1984, per contrasto con l'art. 119, primo comma,
della Costituzione, sarebbe stata pronunciata in riferimento esclusivo alle
regioni, sicché è da ritenere tuttora sussistente il potere di apportare alle
tabelle A e B modifiche ed integrazioni che riguardino anche "Consorzi e associazioni
fra regioni, province e comuni..." (art. 2 decreto impugnato), ovvero
"Aziende regionalizzate... e aziende e consorzi tra regioni, province e
comuni per l'erogazione di servizi pubblici" (art. 3).
Tali enti, invero, hanno una propria
autonomia gestionale, fanno parte del settore pubblico
allargato e trascendono l'ambito regionale, "...coinvolgendo aspetti
unitari...".
Considerato in diritto
1.1 - La legge 29 ottobre 1984, n. 720
(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici), all'art. 2, quarto comma, stabilisce che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed
integrazioni alle annesse tabelle A e B.
Orbene, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 luglio
Va all'uopo chiarito, a questo punto,
che per gli enti inseriti nella tabella A i rispettivi
tesorieri o cassieri effettuano gli incassi e i pagamenti a valere su
contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato, sicché non resta consentita alcuna giacenza presso i detti tesorieri e
cassieri delle singole Istituzioni. Per contro, gli organismi pubblici
contemplati dalla tabella B sono autorizzati a trattenere determinati importi
in numerario con un flusso di reintegro che ne consenta la disponibilità piena
ed immediata in ogni momento ( cfr. sent.
n. 244 del 1985).
1.2 - La ricorrente si duole
dell'inserimento nella ricordata tabella A delle articolazioni comunque
inerenti all'apparato regionale, asserendone contrasto con gli articoli 117 e
118 della Costituzione, ma segnatamente con il successivo art. 119 per
violazione della riserva di legge ivi contenuta e conseguente invasione delle
competenze regionali.
2. - La censura è fondata. Come
ricordato dalla ricorrente,
2.2 - Osserva ora
Ne discende la illegittimità
dell'impugnato provvedimento, dovendosi riaffermare che solo ad una normativa
di principio - e non già, ripetesi, ad un mero atto
dell'Esecutivo - sono consentite quelle scelte atte a modificare, con
plausibile coerenza, il sistema che qui interessa. Non spettava, pertanto, allo
Stato, l'emanazione dell'impugnato decreto; la relativa declaratoria importa
l'annullamento di esso nelle parti viziate da incompetenza.
per
questi motivi
Dichiara che non spetta allo Stato
modificare, con le modalità di cui al d.P.C.M. 2
luglio
Annulla di conseguenza gli artt. 2 e 3
del detto decreto nelle parti in cui fanno riferimento alle regioni.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio
1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo
CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo
SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
- Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 24 gennaio
1991.