SENTENZA N.23
ANNO
1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE
“
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
“
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-
bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove
norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con
ordinanza emessa il 9 aprile 1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra Dau Pompeo e Giosia Luana, iscritta al n. 456 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Dau Pompeo e Giosia
Luana, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27
novembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Uditi gli avvocati Giorgio della Valle
per Dau Pompeo e Mario Guttieres per Giosia Luana e
l'Avvocato dello Stato Sergio
Ritenuto in fatto
1. - Decidendo sull'opposizione al
decreto ingiuntivo con il quale a Giosia Luana era stata attribuita una somma pari al quaranta per cento
dell'indennità di fine rapporto percepita da Dau Pompeo, commisurata agli anni in cui il rapporto di lavoro
era coinciso con il matrimonio tra costoro e fino alla cessazione degli effetti
civili di esso, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 38 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, introdotto con l'art. 16 della legge 6 marzo
1987, n. 74.
Tale disposizione - premette il Tribunale
- è applicabile nella specie pur se la sentenza di divorzio sia stata
pronunciata anteriormente all'entrata in vigore di
detta legge, sia perché il diritto alla quota è sorto solo con la percezione
dell'indennità, avvenuta in epoca successiva, sia perché nel caso si
tratterebbe non di far retroagire la legge, ma di regolare in base ad essa gli
effetti non esauriti del rapporto matrimoniale.
La ratio
dell'attribuzione all' ex-coniuge del diritto ad una
quota dell'indennità di fine rapporto - osserva il Tribunale, richiamando i
lavori parlamentari - risiede nel contributo dato da ciascuno dei coniugi alla
formazione del patrimonio e dei redditi personali e comuni e quindi nel
principio di solidarietà economica che si instaura tra essi durante la convivenza.
A questa stregua, però, la
determinazione in misura fissa della quota - per di più riferita anche al
periodo successivo alla cessazione della convivenza - sarebbe irrazionale, in quanto verrebbero così parificate situazioni molto
diverse tra loro in ragione della varia durata della convivenza e dei giudizi
di separazione e divorzio, ovvero dell'addebitabilità
della separazione medesima. In particolare, la quota fissa risulterebbe
sproporzionata all'effettivo contributo dato dal beneficiario alla conduzione
familiare ove il divorzio intervenga molto tempo dopo la separazione (nel caso
di specie, dopo quindici anni).
Occorrerebbe, quindi, come per l'assegno
divorzile, rimettere al giudice la determinazione
della percentuale, onde contemperare equitativamente la componente
assistenziale con quella compensativa di tale attribuzione patrimoniale ed
evitare di parificare situazioni valutate diversamente in sede di fissazione
della misura di detto assegno.
A ciò non potrebbe opporsi né la pretesa
natura esclusivamente assistenziale della quota, né
l'obiettivo di accelerarne l'attribuzione. Detta natura è - secondo il giudice
a quo - smentita dalla Relazione della Commissione Giustizia del Senato e dalla
stessa limitazione agli anni di matrimonio della base di calcolo; e l'obiettivo
di accelerazione non contrasta con l'attribuzione al giudice di siffatto
potere, tant'è che questo è stato riconosciuto dallo stesso legislatore - pur
se in riferimento alla sola durata del rapporto -
nell'ipotesi di attribuzione ripartita della pensione di riversibilità (art.
9).
La disposizione impugnata violerebbe
altresì l'art. 38 Cost., in quanto comporterebbe una
sottrazione al lavoratore di parte del trattamento previdenziale,
ingiustificata perché non commisurata al reale sviluppo avuto nel caso concreto
del rapporto di solidarietà economica durante il matrimonio.
2. - Alla tesi dell'ordinanza aderisce
la parte privata Dau Pompeo,
costituitasi a mezzo dell'avv. Giorgio della Valle. A
suo avviso, per evitare che lunghi divari di tempo tra separazione e divorzio
valgano a costituire "rendite di posizione" - inammissibili perché
svincolate dall'effettivo stato di bisogno e di non indipendenza
socio-economica del coniuge più debole - occorrerebbe rapportare la quota dell'indennità
di fine rapporto all'effettivo periodo di convivenza, dato
che in tal modo essa sarebbe commisurabile all'effettivo contributo dato
dall' ex-coniuge alla condizione familiare.
Peraltro - osserva la difesa in una
memoria aggiunta - la questione sollevata non concerne tanto il punto della
determinazione legale o giudiziale del quantum dell'indennità, quanto piuttosto
l'ingiustificata parificazione di situazioni diverse che consegue alla mancata
considerazione del solo periodo di effettiva convivenza; ciò che a suo avviso
contraddice la ratio della norma, ispirata al
criterio compensativo e quindi al concreto contributo del coniuge beneficiario
alla formazione delle risorse familiari, che cessa non col divorzio ma con la
separazione.
La durata del matrimonio, del resto,
rileva, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, come mero
criterio residuale, che va tenuto in conto solo dopo aver valutato tutti gli
altri elementi indicati nell'art. 5, comma sesto,
della legge n. 898 del 1970 (nel testo modificato con l'art. 10 della legge n.
74 del 1987): onde l'irrazionalità del rilievo esclusivo che la durata del
matrimonio ha ai fini della commisurazione della quota di indennità di fine
rapporto.
La violazione dell'art. 38 Cost. sarebbe
poi evidenziata dalla ritenuta applicabilità della norma a rapporti di lavoro e
di coniugio già definiti - come nella specie -
anteriormente alla legge, nei quali la sottrazione della quota darebbe luogo ad
uno stato di bisogno imprevisto ed imprevedibile. La disposizione, inoltre, incentiverebbe liti strumentali volte a procrastinare la
pronuncia di divorzio, in tal modo vulnerando l'aspettativa degli ex-coniugi,
tutelata dall'ordinamento, a ricostituire una propria famiglia legittima. Essa,
inoltre, pregiudicherebbe la funzione previdenziale di tale indennità, in quanto sarebbe pretermessa la
considerazione delle esigenze primarie del coniuge obbligato.
3. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri, intervenuto nel giudizio a mezzo dell'Avvocatura
dello Stato, sostiene innanzitutto che la questione sarebbe inammissibile, dato
che rientra nei poteri discrezionali del legislatore la scelta dei criteri di
determinazione della quota di indennità di fine rapporto da attribuire all'
ex-coniuge in ragione della collaborazione prestata in costanza di matrimonio.
Né sarebbe illogico che la quota sia rapportata anche al periodo in cui la
convivenza è già cessata, posto che della "durata del matrimonio"
deve tenersi, tra l'altro, conto anche ai fini della determinazione dell'assegno
di divorzio; che risponde ad una scelta dei coniugi se
prolungare la separazione o accelerare il più possibile la procedura di
divorzio; e che la frequente difficoltà di stabilire con certezza la data di
interruzione della convivenza potrebbe aprire la via a innumerevoli
contestazioni giudiziarie. La scelta del legislatore di stabilire direttamente
l'entità del diritto anziché fissare criteri di massima da applicarsi in
giudizio non è, secondo l'Avvocatura, censurabile, dato che
detti criteri sarebbero risultati nel caso in esame eccessivamente vaghi perché
relativi a fatti e circostanze a volte remoti e comunque non quantificabili con
precisione. Né rileverebbe l'eventuale difformità tra la percentuale
dell'indennità e la misura dell'assegno divorzile
giudiziariamente stabilita in rapporto al reddito dell'obbligato, dato che l'assegno è soggetto a revisione con il mutare
della situazione di fatto mentre l'indennità va necessariamente ripartita una
volta per tutte tra gli aventi diritto.
4. - La parte privata Giosia Luana, costituitasi a mezzo dell'avv.
Mario Guttieres, insiste anch'essa sulla
discrezionalità - e dunque sull'insindacabilità - della scelta legislativa in
questione, ed osserva che il rimettere ai giudici la determinazione della quota
comporterebbe maggiori differenze di trattamento tra casi analoghi ed andrebbe
a scapito della certezza del diritto, dato che il riferimento alla cessazione
della convivenza darebbe luogo ad incertezze ed a conseguenti contestazioni
giudiziarie.
D'altra parte, la durata del matrimonio
rileva anche ai fini dell'assegno di divorzio, ed il
riferimento ad essa sarebbe giustificato dal permanere dei reciproci diritti
dei coniugi fino al divorzio.
Ad avviso della difesa, inoltre,
l'attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto al coniuge
divorziato non solo non contrasta con l'art. 38 Cost., ma si armonizza con i
principi di solidarietà familiare emergenti dal dettato costituzionale e dalla
normativa vigente ed è pienamente giustificata in base ad un "criterio compensativo-familiare", dato che
l'indennità corrisponde a redditi maturati in costanza di rapporto di lavoro
che, se percepiti al momento della loro produzione, sarebbero stati goduti in
parte qua anche dal coniuge più debole.
Considerato in diritto
1. - L'art. 12-bis della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 (sulla disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6
marzo 1987, n. 74, modificativa di tale disciplina, attribuisce al coniuge nei
cui confronti sia stata pronunziata sentenza di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e in quanto
sia titolare di assegno divorzile ( ex art. 5 della
citata legge n. 898 del 1970, nel testo modificato), il diritto ad una percentuale
dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo
la sentenza (primo comma). Tale percentuale è pari al quaranta per cento
dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto è coinciso col
matrimonio (secondo comma).
Il Tribunale di Roma dubita della
legittimità costituzionale di tale disposizione in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sostenendo che l'attribuzione di detta
percentuale, in quanto stabilita in misura fissa e rapportata anche al periodo
successivo alla cessazione della convivenza, comporterebbe un'ingiustificata
parificazione di situazioni tra loro molto diverse quanto a durata della
convivenza e del periodo di separazione, attribuendo all' ex-coniuge - ove
l'intervallo tra separazione e divorzio sia lungo - una percentuale
dell'indennità sproporzionata al suo effettivo contributo alla conduzione della
famiglia; e che essa implicherebbe sottrazione al lavoratore di parte del
trattamento previdenziale, non giustificata perché non commisurata alla reale
solidarietà economica intercorsa tra i coniugi.
2. - Va innanzitutto chiarito che non
spetta a questa Corte valutare se sia o meno esatto il
presupposto in base al quale il Tribunale rimettente ha ritenuto
l'applicabilità della predetta disposizione nel giudizio principale, se cioè
sia a tal fine sufficiente che l'indennità di fine rapporto sia percepita dopo
la sua entrata in vigore, pur se la sentenza di divorzio sia passata in
giudicato in epoca anteriore.
Poiché tale
estensione dell'ambito della norma non è oggetto di censura, si tratta di
questione interpretativa, come tale riservata a giudici comuni.
L'Avvocatura dello Stato e la parte
attrice nel giudizio principale sostengono che la questione sarebbe
inammissibile, in quanto incentrata sulla pretesa di
sostituire, alla predeterminazione legislativa della percentuale
dell'indennità, la determinazione della sua misura in base alla valutazione
discrezionale del giudice, ritenuta più idonea a cogliere le particolarità dei
singoli casi concreti.
Se l'oggetto del giudizio si esaurisse
in ciò, la questione sarebbe effettivamente inammissibile, dato
che non può certo dirsi irragionevole una scelta legislativa che miri ad
assicurare certezza e rapidità nella definizione del contenuto del diritto
all'indennità e ad evitare il contenzioso che presumibilmente deriverebbe da
diversità di indirizzi giurisprudenziali.
Un'attenta lettura dell'ordinanza
convince, però, che le censure prospettate vertono essenzialmente sul fatto che
la percentuale in misura fissa venga applicata alla
parte della indennità di fine rapporto che coincide con l'intera durata del periodo
matrimoniale "comprendendosi cioè, in ogni caso, anche il periodo
successivo alla cessazione della convivenza, sino al momento dello scioglimento
del vincolo coniugale". Ciò che il Tribunale lamenta è, in realtà, che la
percentuale dell'indennità non sia rapportata alla sola durata della
convivenza.
3. - Intesa in questi limiti, la
questione è certamente ammissibile, ma non può dirsi fondata.
Con la riforma della disciplina del
divorzio del 1970, il legislatore del
Nella concreta disciplina di tali istituti,
la durata del matrimonio è un parametro cui è attribuito rilievo centrale. Così
è, non solo per la quota di indennità di fine
rapporto, ma anche per l'assegno divorzile, rispetto
al quale è prescritto che gli indici e criteri che concorrono alla sua determinazione
vadano valutati "anche in rapporto alla durata del matrimonio" (art.
5); ed, ancora, per la pensione di riversibilità, che va ripartita tra coniuge
divorziato e coniuge superstite in base all'unico criterio della durata di
ciascun matrimonio (art. 9, terzo comma).
Il parametro in questione corrisponde
quindi ad un indirizzo generale inteso non solo ad
assicurare la certezza dei rapporti ma anche, e soprattutto, a valorizzare la
solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio.
4. - Nel nuovo istituto
dell'attribuzione all' ex- coniuge di una quota
dell'indennità di fine rapporto convergono, secondo l'opinione prevalente, sia
profili assistenzialistici, evidenziati dal fatto che essa presuppone la
spettanza dell'assegno divorzile; sia, e soprattutto
- come la citata Relazione sottolinea - criteri di carattere compensativo,
rapportati al contributo personale ed economico dato dall' ex-coniuge alla
formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. Ed
a motivo della valorizzazione di tale criterio - qui, più che ai fini
dell'assegno divorzile - sta, indubbiamente, la
considerazione della particolare condizione della donna, che deve assumere su
di sé oneri rilevanti in ordine all'assolvimento di compiti di natura domestica
e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del
pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e di
affermazione professionale. Si coglie, in ciò, il riflesso delle crescenti
difficoltà di organizzazione della vita quotidiana e
familiare, dei problemi connessi agli oneri del doppio lavoro e della
discriminazione di fatto della donna sul terreno professionale: onde una più
appropriata considerazione dei vantaggi e delle utilità economiche che l'altro
coniuge trae dall'impegno e dalle energie profuse dalla donna nella famiglia.
5. - Ai fini della determinazione
dell'assegno divorzile, la prevalente giurisprudenza
(cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1990, n.
11489) ritiene che il contributo dato dall' ex-coniuge alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune vada
valutato in riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non
cessa col venir meno della convivenza e con l'instaurarsi dello stato di separazione,
di fatto o legale.
Analogo principio deve presiedere alla
commisurazione della quota d'indennità di fine rapporto. E ciò, non solo per la
ragione generale secondo cui - nel modello di divorzio concepito nella legge
del 1970 e mantenuto in quella del 1987 - la cessazione della convivenza non
comporta immediatamente ed automaticamente il totale
venir meno della comunione materiale e spirituale di vita e la separazione
legale introduce una fase di sospensione della convivenza - con la permanenza di
diritti ed obblighi - e di riflessione sulla possibilità di ripristinarla. Ma,
soprattutto, perché qui si tratta della ripartizione di un'entità economica
maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, sicché il
contributo dato dall'altro coniuge non può non avere rilievo determinante.
È evidente che, in via generale, tale
contributo non cessa con la separazione, legale o di fatto:
e ciò specie nel caso in cui il coniuge più debole sia quello cui sono affidati
i figli: anzi, esso aumenta con l'accrescersi della sua responsabilità
nell'opera di educazione e di assistenza e col venir meno di quel tanto di
materiale collaborazione che, in relazione ad un compito così importante e
spesso assorbente, poteva pervenirgli dall'altro coniuge.
È del tutto ragionevole che il
legislatore, una volta fatta la scelta di attribuire la quota dell'indennità in
una percentuale predeterminata, abbia tenuto in particolare considerazione
situazioni di tal genere, che sono notoriamente assai frequenti; così come è ragionevole che abbia preferito ancorarsi ad un dato
giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio,
piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza:
non solo perché questa è di non facile accertamento in caso di separazione di
fatto, ma perché anche in quella legale essa è soggetta a fasi di
riversibilità.
È ben vero che in tal modo può darsi
parità di trattamento di coppie con uguale durata di
matrimonio e diversa durata di convivenza. Ma, anche rispetto a situazioni -
diverse da quelle suaccennate - in cui ciò potrebbe apparire di un qualche
rilievo, è decisivo considerare che si tratta essenzialmente
di differenze di mero fatto, perché in certa misura legate a determinazioni
degli stessi coniugi.
Se poi si tratta di convivenza breve (o
brevissima) seguita da un lungo periodo di separazione, è da ricordare che la
giurisprudenza esclude che l'assegno divorzile possa
consistere in una rendita di carattere puramente parassitario (cfr. la sentenza
dianzi citata): sicché è verosimile che in tali
situazioni verrebbe a mancare il presupposto per l'attribuzione della
percentuale di indennità in discorso.
Né rileva che tale percentuale possa risultare in concreto difforme da quella dell'assegno divorzile considerato in rapporto alla retribuzione goduta
dal coniuge obbligato: sia perché i due istituti sono congegnati sulla base di
criteri parzialmente diversi, sia perché l'assegno è suscettibile di revisioni
successive, mentre la quota di indennità è percepita una tantum in base ad una
ripartizione che non può che essere definitiva.
In conclusione, quindi, il proposto
criterio della cessazione della convivenza sarebbe, non solo incoerente con
l'indirizzo seguito dal legislatore in tema di misure patrimoniali e con le
esigenze di certezza da esso perseguite, ma, soprattutto, inidoneo a cogliere
il modo in cui prevalentemente si articolano, in concreto, il contributo
personale e le esigenze di solidarietà.
6. - Quanto già detto vale anche a
confutare la censura di violazione dell'art. 38,
secondo comma, Cost. Se, invero, l'indennità di fine rapporto di lavoro
corrisponde ad una quota del trattamento economico maturata in costanza di
questo, è logico che il coniuge il quale, durante il matrimonio, abbia
contribuito alla formazione di tale trattamento, sia, per questa parte,
legittimato a fruirne. L'indennità di fine rapporto invero assolve anche nei
confronti di quel coniuge, per il periodo di coincidenza tra i rapporti di
matrimonio e di lavoro, alla funzione latamente
previdenziale che le è propria.
per
questi motivi
Dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n.
898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto con l'art.
16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio
1991.
Giovanni CONSO -
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO -
Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo
CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 24 gennaio
1991.