SENTENZA
N.19
ANNO 1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma primo, del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233 ("Norme
urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e
delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione
fiduciaria"), convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, e successive
modifiche, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1990 dal Tribunale di
Torino nel procedimento civile vertente tra Cerri Pietro Angelo, Commissario
liquidatore della S.p.a. Fidingrup
ed il fallimento della S.r.l. Istituto Servizi Fiduciari, iscritta al n. 501
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di
consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso dal
Commissario liquidatore della S.p.a. Fidingrup contro il Fallimento della S.r.l. Istituto
servizi fiduciari per fare accertare che quest'ultima, essendo controllata
dalla società (Velafin) controllante della Fidingrup, è soggetta alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 maggio
La norma impugnata, nel testo sostituito
dall'art. 4 bis del d. l. 16 febbraio 1987, n. 27,
convertito in legge 13 aprile 1987, n. 148, prevede che "dalla data di
entrata in vigore del decreto (5 giugno 1986) le procedure di fallimento alle
quali siano già assoggettate le società di cui agli artt. 1 e 2 (società
fiduciarie, società fiduciarie di revisione, loro controllanti o controllate,
società sottoposte alla medesima direzione di quelle o da esse finanziate) sono
convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la
dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria". Secondo
il giudice remittente, la differenza di trattamento delle società dichiarate
fallite dopo l'entrata in vigore del decreto, quando risultino
collegate, in uno dei modi previsti dall'art.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
Contrariamente all'interpretazione
letterale assunta dal giudice a quo, l'Avvocatura ritiene che l'interpretazione
genetica e logica della norma impongano di intendere
le parole "già assoggettate" come mera espressione del presupposto di
precedenza temporale della dichiarazione di fallimento, della cui conversione
si tratta, rispetto al provvedimento di liquidazione della società fiduciaria,
mentre sarebbe indifferente che la sentenza di fallimento sia stata pronunciata
prima o dopo la data di entrata in vigore del decreto n. 233 del 1986.
Considerato
in diritto
1. - Il Tribunale di Torino contesta la
legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
del d. l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430,
nella parte in cui non prevede la conversione del fallimento di società
collegate con società fiduciarie (in senso lato) successivamente poste in
liquidazione coatta amministrativa anche nel caso che pure la dichiarazione di
fallimento delle prime sia posteriore alla data di entrata in vigore del
decreto medesimo.
L'interpretazione "adeguatrice"
prospettata dall'Avvocatura dello Stato, alla stregua della quale non si verificherebbe la lamentata discriminazione tra società
dichiarate fallite prima e società dichiarate fallite dopo l'entrata in vigore
del decreto, comporta una forzatura della lettera legislativa tale da escludere
che questa Corte possa indursi a disattendere l'interpretazione stretta posta a
base della sollevata questione. Invero, il nesso sintattico che lega all'inciso
iniziale dell'enunciato normativo - "dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" - la qualificazione temporale con cui sono poi
individuate le procedure di fallimento convertibili conferisce alle parole
"già assoggettate" un significato pregnante, equivalente a
"assoggettate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto". Se la detta qualificazione fosse una mera espressione
ripetitiva del presupposto (argomentabile dall'art. 2,
primo comma) di anteriorità della dichiarazione di fallimento della società
collegata rispetto al provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa della società fiduciaria, l'inciso iniziale del comma non
avrebbe alcun valore normativo e si ridurrebbe a dire, del tutto
superfluamente, che la conversione del fallimento si produce dopo l'entrata in
vigore della legge che la prevede. Lo strumento ermeneutico
dell'interpretazione estensiva, fondata sull'identità di ratio,
può anche superare la portata semantica dell'enunciato normativo, ma non al
punto di stravolgerne la struttura logico-sintattica complessiva.
2. - Pertanto la questione è fondata.
Il giudice remittente si riferisce all'art.
3 Cost. principalmente sotto il profilo del principio di eguaglianza. Ma, pure
ammessa l'applicabilità di tale principio anche alle persone giuridiche, il tertium comparationis proposto
non è adeguato: l'art. 4, primo comma, del d.l. 30
gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, non già
"estende" la conversione ai fallimenti dichiarati dopo l'entrata in
vigore del presente decreto, ma, al contrario della norma in esame, la prevede
solo per questi, e comunque regola una fattispecie diversa.
Pertinente è, invece, il riferimento al
principio di razionalità. La norma denunciata, nel testo sostituito dall'art. 4 bis del d.l. 16 febbraio 1987, n. 27, convertito in legge
13 aprile 1987, n. 148, applica la conversione del fallimento - prevista dal
testo originario soltanto per le società fiduciarie, di cui all'art. 1 del d.
l. n. 233 del 1986, dichiarate fallite prima dell'entrata in vigore del decreto
- anche alle società controllate, a direzione unica o finanziate di cui
all'art. 2 (società collegate in senso ampio), eliminando l'incongruenza di
assoggettare a procedure concorsuali diverse le società finanziarie messe in
liquidazione coatta amministrativa a norma del decreto n. 233 e le società da
esse controllate o loro controllanti che fossero state precedentemente
dichiarate fallite. Il legislatore non ha avvertito che la medesima esigenza di
unificazione delle procedure si manifesta anche nel caso di dichiarazione di
fallimento di società collegate posteriore all'entrata in vigore del decreto,
ma pur sempre anteriore al provvedimento di liquidazione della società
finanziaria, cioè intervenuta ancora in un momento in cui non è operante la vis attractiva
attribuita dall'art. 2, primo comma, alla pubblicazione del provvedimento.
Anche in questo caso la sopravvenuta messa in liquidazione della società
finanziaria non può fondare una domanda di revoca della dichiarazione di
fallimento della società collegata, del resto soggetta al breve termine di
decadenza indicato dall'art.
Nei confronti delle società collegate,
delle quali sia stato dichiarato il fallimento anteriormente
alla data di pubblicazione del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa di una società finanziaria, la discriminazione operata dall'art.
3, primo comma, del decreto legge n. 233 tra società dichiarate fallite prima e
quelle dichiarate fallite dopo la data di entrata in vigore del decreto
medesimo è priva di giustificazione razionale e perciò deve essere rimossa.
per
questi motivi
Dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, del decreto legge 5 giugno
1986, n. 233 ("Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle
società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni
sugli enti di gestione fiduciaria"), convertito in legge 1° agosto 1986,
n. 430, nella parte in cui - per le società indicate nell'art. 2, primo comma,
fallite anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria o della società
fiduciaria e di revisione con la quale sono collegate - non prevede la
conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del citato
decreto-legge.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore
GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI -
Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro
FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 18 gennaio
1991.