SENTENZA N.18
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Giudici
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, penultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52 (Norme per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle relative funzioni), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1990 dal G.I.P. presso la Pretura di Pescara nel procedimento penale a carico di Di Berardino Renato iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto in fatto
1 .Nel corso di un processo penale, concernente l'abusiva realizzazione di due manufatti edilizi, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Pescara ha sollevato, in riferimento agli arti. 3, 25, 70 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma nono, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.
Osserva l'autorità remittente che anche a voler ritenere che le opere in oggetto abbiano natura pertinenziale, la loro esecuzione abusiva costituirebbe, comunque, un fatto penalmente rilevante, poichè posta in essere - come certificato dall'autorità comunale - in violazione dei vigenti strumenti urbanistici. Quest'ultima circostanza impedirebbe, poi, secondo quanto affermato dalla Corte, nella sentenza n. 167 del 1989, di dichiarare estinto il reato ai sensi degli arti. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche quando come nel caso in esame, l'interessato, avendo spontaneamente provveduto alla demolizione delle o ere, non può ottenere il rilascio di una concessione in sanatoria.
Ad avviso del giudice a quo, il procedimento dovrebbe quindi proseguire con un rinvio a giudizio per il reato di esecuzione di opere in assenza di concessione (art. 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985, n. 47). Ma in base all'impugnata norma regionale, la quale prescrive che l'ottemperanza spontanea all'ingiunzione di demolizione produce gli effetti previsti dall'art.22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.47, e cioé l'estinzione del reato, l'imputato dovrebbe essere prosciolto, essendosi il reato estinto per intervenuta demolizione delle opere abusive.
La predetta norma, disciplinando la materia penale, riservata alle leggi dello Stato ed esclusa dalle potestà legislative attribuite alle regioni, si porrebbe, però, in contrasto con gli artt. 25, 70 e 117 della Costituzione, violando, altresì, l'art.3 per l'ingiustificato diverso trattamento che riserva in sede penale, agli abusi commessi nella Regione Abruzzo.
Non vi é stata costituzione di parti, nè intervento dell'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato in diritto
1.-E stata sollevata questione di legittimita costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 117 della Costituzione, dell'art. 10, comma nono, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.
Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la norma impugnata- prevedendo che l'ottemperanza spontanea all'ingiunzione di demolire le opere edilizie, abusivamente realizzate, produca l'estinzione del reato, indipendentemente dalla circostanza che le opere stesse siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti-contrasta con i parametri costituzionali invocati, perchè incide sulla materia penale, esclusa dalla potestà legislativa regionale, determinando una ingiustificata disparità di trattamento per i reati edilizi commessi nella Regione Abruzzo.
2. - La questione e fondata.
La legge 23 aprile 1985, n. 47 - come già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 167 del 1989 - esclude che la spontanea demolizione delle opere abusive possa comportare di per se l'estinzione del reato, perchè questa si verifica, in base agli artt. 13 e 22 della legge stessa, soltanto a seguito della positiva verifica della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici.
La norma regionale impugnata, prevedendo invece che l'estinzione del reato consegua alla spontanea demolizione dell'opera, indipendentemente dalla verifica della sua conformità agli strumenti urbanistici, incide su di una materia esclusa dalla potestà legislativa regionale perchè modifica il regime penalistico, con l'applicare la causa di estinzione del reato, prevista dalla legge statale, ad ipotesi da questa non considerate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma nono, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/01/91.
Giovanni CONSO, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 18/01/91.