SENTENZA N.18
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof.
Giovanni CONSO Presidente
Prof.
Ettore GALLO Giudice
Dott.
Aldo CORASANITI “
Dott.
Francesco GRECO “
Prof.
Gabriele PESCATORE “
Avv.
Ugo SPAGNOLI “
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof.
Antonio BALDASSARRE “
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO “
Prof.
Luigi MENGONI “
Prof.
Enzo CHELI “
Dott.
Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, penultimo comma, della
legge della regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52 (Norme per l'esercizio dei
poteri di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni
amministrative e delega alle Province delle relative funzioni), promosso con
ordinanza emessa il 12 luglio 1990 dal G.I.P. presso
Udito nella camera di consiglio del 12
dicembre 1990 il Giudice relatore Caianiello;
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un processo penale,
concernente l'abusiva realizzazione di due manufatti edilizi, il Giudice per le
Indagini Preliminari presso
Osserva l'autorità remittente che anche a
voler ritenere che le opere in oggetto abbiano natura pertinenziale,
la loro esecuzione abusiva costituirebbe, comunque, un fatto penalmente
rilevante, poiché posta in essere - come certificato
dall'autorità comunale in violazione dei vigenti strumenti urbanistici.
Quest'ultima circostanza impedirebbe, poi, secondo quanto affermato dalla
Corte, nella sentenza
n. 167 del 1989, di dichiarare estinto il reato ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche quando
come nel caso in esame, l'interessato, avendo spontaneamente provveduto alla
demolizione delle opere, non può ottenere il rilascio di una concessione in
sanatoria.
Ad avviso del giudice a quo, il procedimento dovrebbe quindi proseguire con un rinvio a
giudizio per il reato di esecuzione di opere in assenza di concessione (art. 20
lett. b) legge 28 febbraio 1985, n. 47). Ma in base
all'impugnata norma regionale, la quale prescrive che l'ottemperanza spontanea
all'ingiunzione di demolizione produce gli effetti previsti dall'art. 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
cioè l'estinzione del reato, l'imputato dovrebbe essere prosciolto, essendosi
il reato estinto per intervenuta demolizione delle opere abusive.
La predetta norma, disciplinando la materia
penale, riservata alle leggi dello Stato ed esclusa dalle potestà legislative
attribuite alle regioni, si porrebbe, però, in contrasto con gli artt. 25, 70 e 117 della Costituzione, violando, altresì, l'art. 3
per l'ingiustificato diverso trattamento che riserva, in sede penale, agli
abusi commessi nella Regione Abruzzo.
Non vi è stata costituzione di parti, né
intervento dell'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato
in diritto
1. - È stata sollevata questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 25, 70 e 117 della Costituzione, dell'art. 10, comma nono, della legge della
Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.
Si sostiene nell'ordinanza di rimessione
che la norma impugnata - prevedendo che l'ottemperanza spontanea
all'ingiunzione di demolire le opere edilizie, abusivamente realizzate, produca
l'estinzione del reato, indipendentemente dalla circostanza che le opere stesse
siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti - contrasta con i parametri
costituzionali invocati, perché incide sulla materia penale, esclusa dalla
potestà legislativa regionale, determinando una ingiustificata
disparità di trattamento per i reati edilizi commessi nella Regione Abruzzo.
2. - La questione è fondata.
La legge 23 aprile 1985, n. 47 - come già
ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 167 del
1989 - esclude che la spontanea demolizione delle opere abusive possa comportare
di per sé l'estinzione del reato, perché questa si verifica,
in base agli artt. 13 e 22 della legge stessa, soltanto a seguito della
positiva verifica della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici.
La norma regionale impugnata, prevedendo invece
che l'estinzione del reato consegua alla spontanea demolizione dell'opera,
indipendentemente dalla verifica della sua conformità agli strumenti
urbanistici, incide su di una materia esclusa dalla potestà legislativa
regionale perché modifica il regime penalistico, con l'applicare
la causa di estinzione del reato, prevista dalla legge statale, ad ipotesi da
questa non considerate.
per
questi motivi
Dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10, comma nono, della legge della Regione
Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore
GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI -
Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE -
Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 18 gennaio
1991.