ORDINANZA
N.12
ANNO 1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del
decreto del Ministro dell'ambiente del 26 luglio 1990 (Direttive e criteri
generali per la redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago
toscano), in relazione al quale
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'avv. Alberto Predieri
per
Ritenuto che
che, a giudizio della Regione ricorrente, il decreto impugnato sarebbe privo di base legislativa e per ciò solo lesivo degli artt. 97 e 113 della Costituzione;che lo stesso decreto sarebbe comunque lesivo delle attribuzioni regionali in materia di istituzione di parchi e, in particolare, estenderebbe illegittimamente all'istituendo Parco nazionale dell'Arcipelago toscano la procedura prevista dalla delibera C.I.P.E. 5 agosto 1988 per l'istituzione dei parchi nazionali specificamente indicati dall'art. 18, lett. c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, diversi da quello in esame;
che, inoltre, l'art. 2 del decreto, il quale prevede che dalla data di pubblicazione del decreto stesso decorre il termine di trenta giorni per la formulazione delle offerte tecnico economiche di cui alla tabella A2 della Sezione III dell'appendice A della citata delibera C.I.P.E. 5 agosto 1988, sarebbe lesivo delle competenze regionali, in quanto renderebbe applicabili sia le norme relative alla individuazione dei soggetti, anche privati, interessati alla redazione del piano, sia quelle relative al finanziamento degli interventi di competenza di soggetti diversi dal Ministro dell'ambiente;
che, in considerazione della illegittimità dei
criteri, delle direttive e delle modalità relative alla redazione del piano,
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo la reiezione del ricorso;
che, con successiva memoria, l'Avvocatura dello Stato ha precisato che per la istituzione del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano è stata seguita, in considerazione della identità di ratio, la procedura prevista dalla delibera CIPE 5 agosto 1988 per la istituzione dei parchi nazionali espressamente indicati nell'art.18, lett. c), della legge n. 67 del 1988;
che la stessa Regione Toscana aveva partecipato alla Commissione paritetica, istituita ai sensi della Sezione III dell'Appendice A della delibera C.I.P.E. 5 agosto 1988, la quale aveva formulato proposte per la perimetrazione e per l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia recepite dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1989;
che, anche ad avviso dell'Avvocatura,
l'approvazione del piano del parco richiede l'intesa con
Considerato che
che, avuto riguardo ai contenuti del decreto
impugnato (fissazione delle direttive e dei criteri generali per la redazione
del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, nonché del termine per
la presentazione al Ministero dell'ambiente delle offerte tecnico-economiche
relative alle attività per la redazione del piano), deve ritenersi che dalla
esecuzione del decreto stesso non discenda né la formazione né l'approvazione
del piano del parco, le quali, tra l'altro, secondo la procedura disciplinata
dalla delibera C.I.P.E. 5 agosto 1988 e secondo quanto riconosciuto
dall'Avvocatura dello Stato, devono essere precedute dall'intesa con
che l'esecuzione dell'atto impugnato, comportando solo lo svolgimento di attività istruttorie e propedeutiche alla formazione del piano, non può determinare quel danno grave ed irreparabile che solo può giustificare la sospensione dell'atto impugnato.
PER QUESTI MOTIVI
riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del ricorso indicato in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla Regione Toscana per la sospensione dell'esecuzione del decreto del Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe
BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco
Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE -
Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.