Ordinanza n. 592 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.592

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1990 dal Tribunale di Lucera sul ricorso proposto dai periti Cardillo Mario ed altro nel procedimento penale a carico di Perrone Vincenzo ed altri, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40/1a serie speciale dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ex art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, promosso da Mario Cardillo e Matteo Mauro Albanese, periti contabili in un giudizio penale, avverso il decreto di liquidazione dei loro compensi per essere stata la liquidazione effettuata sulla base del valore di un miliardo anzichè di quello effettivo, il Tribunale di Lucera, con ordinanza emessa il 27 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, recante <Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale> (recte: dell'art. 2 delle Tabelle allegate al detto d.P.R.), nella parte in cui non prevede scaglioni di cifre superiori a lire un miliardo per determinare l'ammontare dell'onorario per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale;

che, secondo il d.P.R. n. 352 del 1988 (art. 1 delle Tabelle allegate), per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi e che, in particolare, per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale (art. 2 Tabelle all.), tale onorario spetta in determinate misure percentuali calcolate per scaglioni, per l'ultimo dei quali, <da lire 500.000.001 fino e non oltre lire 1.000.000.000> la percentuale va dallo 0,3 allo 0,6;

che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata: a) viola il principio di eguaglianza, in quanto la mancata previsione di una regola applicabile nel caso di perizie o consulenze su beni o in controversie di valore superiore al miliardo di lire comporta per tali attività un trattamento deteriore rispetto a quello assicurato per le attività svolte su beni o in controversie di valore inferiore; b) si pone in contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, in quanto non offre a chi esegue tali prestazioni la possibilità di veder retribuito il lavoro svolto in relazione alla sua quantità e qualità;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, in via gradata, per l'infondatezza della questione.

Considerato che la norma impugnata è contenuta nel d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, vale a dire in un atto che, in difetto dei presupposti costituzionalmente richiesti, non può essere qualificato atto avente forza di legge ed è perciò sottratto al sindacato di questa Corte; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.