Ordinanza n. 576 del 1990

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ORDINANZA N.576

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modifiche ed integrazioni, e 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1990 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mazzoli Gianfranco e I.N.P.S., iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Mazzoli Gianfranco, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso da Mazzoli Gianfranco contro l'I.N.P.S. diretto all'accertamento della sua facoltà di optare per il conseguimento della pensione di vecchiaia al compimento del 55° anno di età come per le lavoratrici, con ordinanza del 13 aprile 1990 (R.O. n. 524 del 1990), ha sollevato, su istanza del ricorrente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parti in cui non consentono anche al lavoratore, come alla lavoratrice, la facoltà di optare per il conseguimento della pensione di vecchiaia, in presenza degli altri requisiti di legge, al compimento del 55° anno di età anzichè al 60° anno, per violazione degli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione;

che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha concluso per l'accoglimento della questione, rilevando che, per effetto della giurisprudenza costituzionale, la donna ha ormai il diritto e non la mera facoltà di collocarsi in pensione in uno degli anni di età che vanno dal 55° al 60° e che tale diritto non può essere negato anche al lavoratore;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che identica questione è stata già dichiarata da questa Corte manifestamente infondata (ordinanza n. 703 del 1988), trovando il trattamento riservato alla donna adeguata giustificazione nella peculiare sua posizione in seno alla famiglia e nelle connesse necessità di soddisfare le sue proprie ed esclusive esigenze;

che non sono addotti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modifiche ed integrazioni, e 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), in riferimento agli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.