Ordinanza n. 560 del 1990

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ORDINANZA N.560

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), introdotto in sede di conversione con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 dal Pretore di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio nel processo penale a carico di Sossi Stelio, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Sossi Stelio, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Lucca- Sezione distaccata di Viareggio, con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 nel corso del processo penale a carico di Sossi Stelio (imputato della contravvenzione prevista dall'art. 20, lettera b, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere costruito nell'anno 1988 un immobile senza aver previamente richiesto la prescritta concessione), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, <in quanto tale norma dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito le opere abusive entro il 6 luglio 1985 (data di entrata in vigore della legge di conversione) mentre niente dice su coloro che tali opere abbiano demolito, come nel caso di specie, posteriormente a tale data, i quali, quindi, sono soggetti a sanzione penale nonostante l'eliminazione dell'opera abusivamente costruita>;

che nel giudizio si è costituito l'imputato Stelio Sossi, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Vecoli e Manilio Franchi, chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma denunciata, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 167 del 1989; v. pure le ordinanze di manifesta infondatezza n. 415 del 1989 e n. 80 del 1990), sul presupposto che <per costante giurisprudenza di questa Corte, lo stabilire limiti temporali a taluni effetti di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità, riguarda i poteri discrezionali del legislatore e non può dar luogo a censura d'irrazionalità per trattamento differenziato>;

che con la medesima sentenza n. 167 del 1989 è stato precisato come gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 sono interpretabili nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si determina pure a favore di chi abbia demolito il manufatto, semprechè si tratti di costruzione non incompatibile con gli strumenti urbanistici e, perciò, qualora non demolita, in grado di divenire oggetto della concessione in sanatoria, a norma dell'art. 13 della detta legge, specificandosi ancora che il sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la compatibilità del manufatto demolito con gli strumenti urbanistici e rilasciare, in caso di accertamento positivo, certificazione di conformità agli stessi strumenti, certificazione la quale tiene luogo della sanatoria concessa ai manufatti esistenti;

che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli in precedenza già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), introdotto in sede di conversione con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio con ordinanza del 20 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 28/12/90.