SENTENZA N.549
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980,
n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e
didattica), e 50, n. 3, del d.P.R. 11 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna-sede di Bologna-nel ricorso proposto da Bentini
Gian Giuseppe contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 364
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna-sede di Bologna-nel ricorso proposto da Carloni
Franca contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di costituzione di Bentini Gian
Giuseppe e Carloni Franca, nonchè
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990
il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi l'avv. Francesco Braschi
per Bentini Gian Giuseppe e Carloni
Franca e l'Avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 e pervenuta il 23 maggio 1990
il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sul ricorso
proposto da Bentini Gian Giuseppe contro il Ministero
della pubblica istruzione (reg. ord. n. 364/90), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli arti. 5, terzo comma, n. 3, della
legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione
organizzativa e didattica), e SO, n. 3, del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e
didattica), "nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da
ammettersi ai giudizi di idoneità a professore associato, gli assistenti
volontari che entro l'anno accademico 1979/80 abbiano svolto, per un triennio,
attività didattica e scientifica, in tal modo introducendo una irrazionale
disparità di trattamento, ai fini dell'ammissione ai cennati
giudizi di idoneità, con la categoria dei tecnici laureati in possesso dei
medesimi requisiti didattici e scientifici", in riferimento all'art. 3
Cost.
In altro procedimento lo stesso giudice a quo, con ordinanza emessa in
pari data (n. 365/90 Reg. ord.), ha sollevato analoga questione con riferimento non solo
agli assistenti volontari ma anche ai titolari di contratto, nella parte in cui
le indicate norme non contemplano, tra i soggetti da ammettersi ai giudizi di
idoneità a professore associato, oltre agli assistenti volontari, i titolari di
contratto di cui al d.l. 11 ottobre 1973, n. 580, che entro l'anno accademico
1979/1980 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, in
tal modo pur qui introducendosi una irrazionale disparità di trattamento,
"ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di
idoneità, con la categoria dei tecnici laureati in possesso dei medesimi
requisiti didattici e scientifici".
Secondo il Collegio a quo sarebbe stata operata, appunto, disparità di
trattamento degli assistenti volontari e dei contrattisti (in punto di fatto, i
primi presso la facoltà di chimica industriale e i secondi Presso
la facoltà di ingegneria), rispetto a quanto assicurato ai tecnici
laureati.
I remittenti mettono in luce la posizione rivestita a suo tempo
dall'assistente volontario: "coadiuva il
professore nella ricerca scientifica e può essere chiamato a coadiuvarlo anche
nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni", ex art. 3
decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172; "gli assistenti, ordinari,
incaricati e volontari, fanno parte del personale insegnante, ex art. 1 I. 18
marzo 1958, n. 349; "dopo almeno un triennio di servizio, qualificato come
lodevole dal professore della materia, all'assistente volontario che ne faccia
richiesta il Rettore rilascia un attestato che é da valutarsi nei pubblici
concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici", ex
art. 15 decreto-legislativo n. 1172 citato.
Viene altresì considerato come
2.- In entrambi i giudizi si sono costituiti i ricorrenti che hanno concluso per l'accoglimento delle questioni.
E' altresì intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'inammissibilità ovvero
l'infondatezza.
La questione parrebbe inammissibile, intanto, per non essere stato
compiutamente sottoposto a sindacato il complesso delle norme attinenti ai
soggetti ammessi ai giudizi di idoneità.
Essa sarebbe, comunque, non fondata giacchè la legge n. 28 del 1980 ed il conseguente d.P.R. n. 382 stesso anno han previsto l'inquadramento
(nella maggior parte dei casi, il passaggio) "nel ruolo dei professori
associati" di persone già inquadrate in altro ruolo o quanto meno (per i
professori incaricati esterni) già percipienti una retribuzione fissa a carico
dello Stato.
Del tutto diversa la posizione degli assistenti volontari, non soltanto
non inquadrati in alcun ruolo ma addirittura categoria per definizione
transitoria o se si preferisce precaria (essendo prevista la cessazione degli
effetti della nomina dopo il decorso - avvenuto prima dell'entrata in vigore
delle disposizioni sub judice - di alcuni anni).
Sarebbe così palese la non comparabilità delle situazioni poste a confronto e
non sussisterebbero, quindi, i presupposti necessari per ravvisare violato
l'art. 3 della Costituzione.
L'assenza dei presupposti e la conseguente differenza delle condizioni vengono indicate dall'Avvocatura come elementi di diversità
anche con riferimento ai contrattisti.
Considerato in diritto
1. -Le cause concernono identica o comunque
connessa questione: i relativi giudizi possono essere riuniti per formare
oggetto di un'unica pronuncia.
2. - Quanto prospettato nelle ordinanze di rimessione
importa lo stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio
1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria
e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e
didattica), e l'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonchè sperimentazione organizzativa e
didattica) contrastino con l'art. 3 della Costituzione, poichè
non vengono contemplate tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai
giudizi di idoneità per professore associato anche gli assistenti volontari (ord. 364), nonchè
i titolari di contratto già anch'essi, in precedenza, assistenti volontari (ord. 365), con disparità di trattamento rispetto
alla categoria dei tecnici laureati.
3.-L'Avvocatura dello Stato oppone l'inammissibilità della questione poichè il dubbio avrebbe dovuto
essere esteso, in omaggio proprio al vantato principio d'uguaglianza, al
complesso della normativa concernente i soggetti da ammettersi a tali giudizi
d'idoneità.
L'obiezione, tuttavia, non merita accoglimento: la diseguaglianza è stata
assunta con la categoria dei tecnici laureati e le relative disposizioni
sottoposte al vaglio della Corte appaiono bastevoli per un esame della
fondatezza, consentendo, per i fini di causa, come si dirà tra breve, una più
lata disamina, in termini di ragionevolezza della norma, delle posizioni che
qui interessano.
4.1-La prima ordinanza (n. 364) concerne l'ammissibilità ai giudizi di idoneità degli assistenti volontari.
La questione non è fondata.
Trattasi, con chiara evidenza, di norma di favore per una valutazione nei
pubblici concorsi, non già ai fini di costituire presupposto per lo specifico
giudizio che interessa.
4.2-Con la seconda ordinanza (n. 365)
l'ammissibilità al predetto giudizio di idoneità viene riferita alla categoria
di assistenti volontari divenuti poi contrattisti. Anche questa seconda
questione non è fondata.
Mentre per l'assistentato volontario vale quanto più sopra osservato (n.
4.1), per il periodo di contrattista,
Va chiarito, infatti, che i contrattisti in parola erano già equiparati
in toto ai detti assistenti, per effetto dell'art. 5
del decreto-legge 1o ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università),
convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, con modificazioni, onde
Di guisa che, conclusivamente, violerebbe il sistema così delineato e
ragionevolmente circoscritto l'estensione immotivata alla partecipazione ai cennati giudizi in favore di altre categorie di soggetti,
dovendosi, pertanto, disporre il rigetto della prospettata questione.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n.
28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica),
e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), per la
parte in cui non prevedono, tra i soggetti da ammettere ai relativi giudizi di
idoneità, sia gli assistenti volontari che i titolari di contratto diversi da
coloro, presso la facoltà di medicina e chirurgia, che - fermo ogni altro
requisito di legge - abbiano svolto attività di assistenza e cura oltre i
limiti d'impegno del contratto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19/12/90.