SENTENZA N.544
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con
ordinanza emessa il 23 maggio 1990 dal Tribunale di Siena nel procedimento
civile vertente tra I.N.A.I.L. e Simonetti Giuseppe,
iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29/prima serie speciale dell'anno 1990.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Simonetti
Giuseppe, nonchè l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990
il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi l'avv. Giuseppe De Ferrà
per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione
vertente tra Simonetti Giuseppe, crede del lavoratore
Simonetti Michele, deceduto il 12 marzo 1982 per
insufficienza cardiorespiratoria cagionata da silicosi polmonare, e
l'I.N.A.I.L., e concernente il diritto all'attribuzione della rendita in
relazione alla predetta malattia professionale, invano reclamato in vita dal lavoratore,
a decorrere dal suo insorgere fino alla data della morte - diritto del quale
l'I.N.A.I.L. aveva eccepito la prescrizione ex art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali)
-, il Tribunale di Siena, con ordinanza emessa il 23 maggio
Osserva il giudice a quo che solo l'accertamento autoptico effettuato il
14 maggio 1982 aveva consentito di diagnosticare una forma silicotica
non evidenziabile radiologicamente, presente sin dal
Si evidenzia peraltro, ad avviso del Tribunale, una difformità di
trattamento tra il caso del lavoratore che venga
riconosciuto affetto da malattia professionale durante la sua vita, attraverso
le indagini a tale riconoscimento funzionali, ed il caso del lavoratore la cui
malattia professionale possa essere accertata esclusivamente dopo la morte,
mediante autopsia.
Il lavoratore vivente sarà infatti sempre in
grado, con situazione di privilegio, di far valere tempestivamente il proprio
diritto al primo manifestarsi della malattia, laddove gli eredi del lavoratore
deceduto incorreranno nella prescrizione ogni volta che l'esame autoptico,
rivelatosi a posteriori l'unico mezzo di verifica della malattia nella sua
entità indennizzabile, accerti che la malattia é insorta oltre tre anni prima.
L'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del
1965 sembra pertanto contrasta, ad avviso del giudice a quo, con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, nel sancire la
prescrizione triennale dell'azione diretta al conseguimento della rendita da
malattia professionale, non ne prevede la decorrenza, per gli eredi del
lavoratore assicurato deceduto, non iure proprio, ma iure hereditatis,
dal momento in cui la malattia professionale di grado indennizzabile si riveli
all'esame autoptico, risultato unico mezzo possibile di verifica.
2.- Avanti a questa Corte si sono costituiti sia Simonetti
Giuseppe che l'I.N.A.I.L.: il primo per sollecitare
l'accoglimento dell'eccezione, il secondo per contestarne l'ammissibilità e la
rilevanza.
3.- É altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza
della questione. Ciò in base al rilievo che la prescrizione decorre dalla
manifestazione dei danno (Corte cost. n. 129/1986),
e cioé da un fatto la cui sussistenza va individuata
in concreto dal giudice della singola controversia, nell'ambito della formula
generale adottata dal legislatore.
Considerato in diritto
1. -É sollevata in via incidentale questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 112,
primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui,
prevedendo la prescrizione triennale dell'azione giudiziaria diretta al
conseguimento della rendita da malattia professionale, ne stabilisce la decorrenza,
per gli eredi del lavoratore assicurato, dal momento dell'effettivo
raggiungimento del grado di indennizzabilità della
malattia anche quando questo non sia accertabile, nella sua risalenza,
se non mediante, o previo, esame autoptico.
La norma, così interpretata dalla Corte di cassazione,
implicherebbe infatti-secondo il giudice a quo-una
ingiustificata disparità di trattamento della situazione dell'erede rispetto a
quella del lavoratore vivente.
2. -L'interpretazione cui il giudice a quo si riferisce,
enunciata più volte da quel supremo consesso dopo la sentenza di questa Corte n. 116 del 1969,
e ribadita con la sentenza di rinvio con cui il giudice a quo era stato
investito della causa, è nel senso che la prescrizione in argomento decorre
dalla data dell'effettivo raggiungimento, quale obbiettivamente
accertata-mediante prova a carico peraltro dell'Istituto assicuratore
(I.N.A.I.L.) - del grado di indennizzabilità della
malattia professionale, anche quando, al momento della manifestazione della
malattia, il termine prescrizionale così decorrente sia già maturato.
Ora in realtà tale indirizzo non è giustificato dalla sentenza di questa Corte n. 116 del
1969, la quale si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. (67, primo comma, del regio-decreto 17
agosto 1935, n. 1765, e, ex art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, dell'art.) 112, primo comma, del d.P.R.
n. 1124 del 1965, ora impugnato, in quanto fa decorrere il termine
prescrizionale dal giorno della manifestazione della malattia professionale,
anche quando quest'ultima -considerata come situazione patologica ingravescente-abbia raggiunto il grado di indennizzabilità successivamente alla detta manifestazione.
La pronuncia ha lasciato dunque ferma la decorrenza della prescrizione dal
giorno della manifestazione della malattia per l'ipotesi che il grado di indennizzabilità sia stato
raggiunto anteriormente alla manifestazione stessa. Ciò nel
quadro di una interpretazione sistematica della normativa secondo un
criterio di ragionevole favore per l'assicurato, senza pregiudizio
dell'esigenza di più sollecite, e quindi di più sicure, indagini da parte
dell'Istituto assicuratore, esigenza che è soddisfatta dal riferimento alla
obbiettiva manifestazione della malattia.
E su tale risultato interpretativo non incide la
questione se debbano ancora ritenersi in vigore le norme di cui ai commi primo
e secondo dell'art. 135 del d.P.R. n. 1124 del 1965,
rivolte a far coincidere la manifestazione in discorso, nel caso di astensione
dal lavoro dovuta alla malattia, dalla data di tale astensione (art. 135, primo
comma), e in tutti gli altri casi (particolarmente in quello di mancata
astensione dal lavoro o di manifestazione successiva alla cessazione della
prestazione d'opera nella lavorazione morbigena) dalla data della denuncia di
malattia. Infatti l'eventuale conclusione
negativa - non traibile affatto dalla sentenza di
questa Corte n.
116 del 1969, e solo per la seconda delle due norme desumibile dal
dispositivo caducatorio della sentenza di questa Corte
n. 206 del 1988
(che, proprio per essere caducatorio, conferma a
contrario la vigenza della prima delle due norme)-non impedisce che continui ad
essere rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione la manifestazione
obbiettiva della malattia, individuabile attraverso valutazioni medico-legali o
attraverso presunzioni juris tantum ricollegate anche
a comportamenti dell'assicurato.
Qui tuttavia non può che muoversi dalla interpretazione
cui il giudice a quo, in sede di rinvio, si è attenuto, e dalla ipotesi, che
egli prospetta, di una assoluta inaccertabilità, allo
stato della scienza diagnostica, ante mortem - vale a
dire prima dei risultati dell'esame autoptico - del grado di indennizzabilità della malattia professionale.
3. - La questione è fondata.
In realtà le due ipotesi, messe a raffronto dal giudice a quo, sono la ipotesi di assoluta inaccertabilità
ante mortem del raggiungimento del grado di indennizzabilità della malattia professionale-vale
a dire, ripetesi, prima dei risultati dell'esame
autoptico - e quella di accertabilità ante mortem,
anche se per avventura difficile o disagevole, del detto raggiungimento.
Ora non vi è dubbio che le due ipotesi siano nettamente differenziate, non ricorrendo nella prima una situazione
suscettiva di esser considerata come la manifestazione univoca di una malattia
già divenuta indennizzabile, situazione che ricorre invece nella seconda.
Pertanto il prevedere che anche nella prima la prescrizione decorra da
una data anteriore a quella della esperibilità
del mezzo diagnostico che si presuppone esser l'unico idoneo all'accertamento
della malattia e del raggiungimento del suo grado di indennizzabilità,
ancorchè tale raggiungimento sia di gran lunga
risalente, implica violazione del princìpio di
eguaglianza, che vieta di sottoporre allo stesso regime situazioni
obbiettivamente differenziate.
D'altra parte, quando, per definizione, nessun mezzo diagnostico è
utilmente esperibile dall'assicurato ante mortem, e
pertanto nessuna manifestazione della malattia ante mortem
può dirsi univoca, la prescrizione non può
ragionevolmente farsi decorrere che dal giorno della morte. Sarebbe viceversa irragionevole
farla decorrere da un momento anteriore, ponendo una causa di estinzione
dell'azione, che si collega per sua natura all'inerzia del titolare protratta
per un dato tempo, a carico del detto titolare per non avere esso proposto
un'azione giudiziaria votata, allo stato della scienza e quindi con ogni
prevedibilità, a un sicuro insuccesso.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in
cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento
anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non
sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19/12/90.