Ordinanza n. 533 del 1990

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ORDINANZA N.533

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1986 dal Pretore di Montalto Marche nel procedimento civile vertente tra Mercuri Irma e Ciaffoni Rosa, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Irma Mercuri contro Rosa Ciaffoni in base a un rapporto di mezzadria intercorso dal 1974 al 1983, per ottenere la condanna della convenuta (concedente) al pagamento <della somma di lire 7.155.079 oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità di mancato reddito nonchè differenze contabili risultanti da libretti colonici>, il Pretore di Montalto Marche, con ordinanza in data 8 gennaio 1986, pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non può ottenere, o comunque non richiede, la conversione del rapporto in affitto riconosce un aumento della quota di prodotti e utili a lui spettante pari al sei per cento della produzione lorda vendibile;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, nella disciplina della mezzadria, in luogo della regola di divisione a metà degli utili e dei prodotti stabilita dall'art. 2141 cod. civ. si è affermato, già con la legge 4 agosto 1948, n. 1094, il principio che valorizza l'apporto di lavoro del mezzadro e della sua famiglia come titolo all'assegnazione di una quota maggiore di quella spettante al con cedente;

che la determinazione del rapporto percentuale tra le due quote appartiene alla discrezionalità del legislatore;

che l'aumento del sei per cento della quota spettante al mezzadro, disposto dalla norma impugnata, non eccede il limite della ragionevolezza, essendo concesso a compenso della mancata conversione del contratto in affitto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal Pretore di Montalto Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/11/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03/12/90.