Ordinanza n. 523 del 1990

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ORDINANZA N.523

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), in relazione all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rizzo Paolo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

 

Ritenuto che, con ordinanza del 26 novembre 1986 (pervenuta a questa Corte il 3 luglio 1990), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 76 (in relazione all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28) e agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonchè dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 134, 136 e 137 della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione);

 

che, secondo il giudice a quo, l'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382-nel prevedere la costituzione di più commissioni qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati superi le ottanta unità-contrasterebbe da un lato con l'art. 76 della Costituzione, discostandosi dal dettato dall'art. 5 della legge (di delega) 21 febbraio 1980, n. 28, ove (quarto comma) si rinvia, in materia di composizione delle commissioni per i giudizi idoneativi, al sistema stabilito per il concorso a regime (secondo comma) e dall'altro lato con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, non assicurando la previsione di più commissioni per un medesimo raggruppamento disciplinare nè la par condicio dei partecipanti nè il criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'azione della pubblica Amministrazione;

 

che, secondo il giudice a quo, l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (contenente interpretazione autentica dell'art. 51 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) contrasterebbe a) con l'art. 24 della Costituzione (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione), in quanto l'interpretazione legislativa di una precedente norma di delega in senso conforme alla norma delegata verrebbe ad incidere sulla possibilità di difesa del cittadino, che resterebbe < privato della possibilità di far valere nei confronti della norma delegata la violazione dell'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega>; b) con gli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione nonchè con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in quanto, essendo intervenuta tale norma interpretativa dopo che la Corte costituzionale era stata già investita dell'esame di costituzionalità della norma delegata in questione, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, la norma in questione verrebbe sostanzialmente < ad impedire il sindacato della Corte costituzionale sulla norma delegata, incidendo sulle prerogative della Corte>, dovendo essere precluso al legislatore di < incidere con effetto retroattivo sulla norma di delega, nell'intento di renderla conforme alla norma delegata>.

 

Considerato che l'ordinanza di rimessione riproduce sostanzialmente altre coeve ordinanze emesse dalla stessa Autorità ma pervenute con maggiore tempestività a questa Corte che si è già pronunciata, con la sentenza n. 620 del 1987, dichiarando la non fondatezza delle questioni;

 

che in tale sentenza è stato evidenziato come con l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, < il legislatore-interprete non innova alcunchè rispetto ai criteri enunciati nella legge di delegazione n. 28 e correttamente recepiti nel decreto delegato> sicchè < dinanzi ad un intervento interpretativo meramente tautologico e riproduttivo delle norme interpretate la verifica di costituzionalità in ordine ai parametri invocati resta assorbita dalla questione di costituzionalità della norma interpretata, quando risulti- come qui risulta - infondata>.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), in riferimento all'art. 76 (in relazione all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28), e agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 134, 136 e 137 della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/11/90.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

 

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 15/11/90.