Sentenza n. 520 del 1990

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SENTENZA N.520

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Lauria Lucia e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Lauria Lucia;

udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'avvocato Franco Agostini per Lauria Lucia.

Ritenuto in fatto

Con Ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 il Pretore di Parma, nel Procedimento civile vertente tra Lucia Lauria e I.N.A.D.E.L., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non consente che siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, i periodi relativi ai corsi per il conseguimento dei diplomi di infermiera professionale e di ostetrica.

Premette l'ordinanza che, ai sensi del detto art. 12, per la riscattabilità dei periodi di studio, é necessaria l'esistenza di un duplice presupposto: che il corso sia universitario o speciale di perfezionamento e che la sua durata legale sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza.

Data per scontata l'esistenza di questo secondo requisito, in riferimento, da un lato, all'art. 24 della legge 22 novembre 1962 n. 1646 e, dall'altro, in ragione della decisione della corte costituzionale n. 163 del 29 marzo 1989, il giudice remittente ritiene che allo stato non sussista invece il primo requisito, dovendosi escludere che i due corsi (per il conseguimento del diploma di infermiera l'uno, ovvero di ostetrica l'altro) possano essere considerati quali "speciali di perfezionamento".

E' da dubitare, pertanto, della legittimità costituzionale dell'art. 12 citato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non rispondendo al principio di ragionevolezza poichè la particolare preparazione specifica resta conseguibile solo attraverso la frequenza dei richiamati corsi di studio, indispensabili per la copertura del posto occupato.

Si é costituita Lucia Lauria chiedendo che sia dichiarata la illegittimità della norma impugnata.

Considerato in diritto

 1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purchè valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza.

2. - Si renderebbe così applicabile al caso di specie, nei riguardi degli studi per conseguire il diploma di ostetrica, l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali).

Va considerato, infatti, che la Corte ha reiteratamente posto in rilievo come la legislazione specifica in tema di riscatti tenda a concedere alla preparazione professionale, acquisita anteriormente all'immissione in servizio, ogni migliore considerazione quando il titolo conseguito risulti necessario -come fattispecie - per le mansioni effettivamente esercitate.

Il giudice remittente, tuttavia, ha disatteso le richieste attrici fondate sulla irrazionalità (ex art . 3 Cost .) dell'art. 69 r.d. l. n. 680 del 1 93 8 , restringendo la censura all'art. 12 della legge n. 152, disposizione-s'è detto-di mero rinvio all'altra, unica conferente sul piano sostanziale. Talchè la dedotta questione sul riconoscimento degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, così posta, è inammissibile.

3. - L'ordinanza dubita ulteriormente della legittimità dell'art. 12 della legge n. 152: l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) contiene, invero, la previsione di riscatto a fini di quiescenza del periodo di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale, ma il beneficio non risulta senz'altro attribuibile per la liquidazione dell'indennità premio di servizio.

A ciò osta, riduttivamente, la lettera della norma, limitativa della concessione ai soli periodi di durata dei corsi speciali di perfezionamento (e non anche, dunque, dei normali corsi di studio infermieristici).

La questione non è fondata.

La Corte ha riconosciuto ampiamente la facoltà di riscattare i periodi di studio contemplati dal richiamato art. 24 della legge n. 1646 del 1962 (sent. n. 163 del 1989), ma sempre che i relativi diplomi conseguiti siano <condizione necessaria per accedere a uno dei posti occupati durante la carriera>.

Nell'odierna ipotesi, all'incontro, s'intenderebbe far valere il corso di studi infermieristici, non per una diretta sua utilizzazione, cioé con riferimento al posto occupato in carriera come riconosce il remittente medesimo, bensì allo scopo, mediato, della iscrizione successiva alla scuola di ostetricia: fine, adunque, soltanto strumentale - peraltro non l'unico per l'accesso alla scuola-che resta, perciò, estraneo al sistema normativo dei riscatti, volto ad apprezzare gli studi immediatamente rivolti alla qualificazione professionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio relativi al conseguimento del diploma di ostetrica, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/11/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 15/11/90.