Ordinanza n. 517 del 1990

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ORDINANZA N.517

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 20 marzo 1990 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Grume]lo del Monte nei procedimenti penali a carico di Poloni Francesco, Belotti Florindo, Ghirardelli Angelo ed altra e Bresciani Giancarlo, iscritte ai nn. 355, 356, 357 e 358 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con quattro ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 106 e 107 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449), nella parte in cui prevede la facoltà del Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di delegare ad ufficiali di polizia giudiziaria le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che i provvedimenti di rimessione sollevano tutti la medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che questa Corte si è già più volte pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario (v. sentt. nn. 123 del 1970, 333 del 1990 e ord. n. 451 del 1990), rilevando che il conferimento di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario (artt. 102, secondo comma e 108, secondo comma, Cost.) comporta anche che nei confronti di tali persone, in quanto non inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale, non possono trovare applicazione le disposizioni costituzionali che concernono i magistrati professionali, con riferimento sia alla loro nomina (art. 106, primo e secondo comma), che alle loro garanzie (art. 107);

che, inoltre, anche ammessa - in ipotesi - la riferibilità del principio espresso dall'art. 24 della Costituzione alla posizione del pubblico ministero ed alla particolare natura delle funzioni dallo stesso esercitate, va del pari escluso ogni contrasto con l'indicata norma costituzionale in quanto il diritto di difesa ben può essere regolato con modalità diverse in base al discrezionale apprezzamento del legislatore ordinario;

che, nel caso in esame, la disciplina legislativa può considerarsi idonea a garantire l'effettiva partecipazione della pubblica accusa alla dialettica processuale, essendo stata affidata la <possibilità> di delega delle funzioni del pubblico ministero in udienza alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica il quale, <in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo processo>, potrà provvedere <nominativamente>, tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze dei delegandi;

che quanto ora rilevato conduce parimenti ad escludere un contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che la scelta operata dall'organo delegante non può ritenersi del tutto discrezionale, ma dovrà, di volta in volta, risultare commisurata alla natura ed alla complessività delle diverse situazioni processuali;

che, pertanto, anche la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 106 e 107 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02/11/90.