Ordinanza n. 507 del 1990

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ORDINANZA N.507

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, nono comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Prandato Severino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti l'atto di costituzione di Prandato Severino nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; udito l'avv. Giovanni Angelozzi per Prandato Severino.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Prandato Severino-pensionato a carico della gestione speciale lavoratori autonomi del commercio - nei confronti dell'I.N.P.S., il Pretore di Trento, con ordinanza del 16 febbraio 1990 (r.o. n. 359 del 1990), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, nono comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non prevede che si applichi anche alle pensioni aventi (come nella specie) decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, lo stesso limite (L. 10.000 per anno di anzianità contributiva utile a pensione) imposto alle pensioni liquidate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983 (art. 6, comma ottavo) e a quelle anteriori al 1° ottobre 1983 (comma decimo);

che, secondo il Pretore, tale omessa previsione violerebbe l'art. 3 Cost. poichè introdurrebbe, senza ragionevole motivo e in presenza di situazioni giuridiche omogenee, un trattamento differenziato e più vantaggioso a favore dei titolari di pensioni con decorrenza successiva al 1983 rispetto ai pensionati con decorrenza anteriore;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il Prandato, il quale, nel merito, nega che la norma impugnata introduca una discriminazione irragionevole tra pensionati, e ciò principalmente considerando che il particolare trattamento dei titolari di pensione con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1983-invocato come termine di raffronto-costituirebbe una deroga alla disciplina generale, deroga determinata dalla necessità di gradare il passaggio dal vecchio al nuovo criterio di determinazione delle pensioni;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, potendo essa risolversi in via interpretativa: il suddetto limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione dovrebbe infatti ritenersi applicabile a tutte le pensioni, a prescindere dalla loro decorrenza (che inciderebbe solo sul profilo dell'aggiornamento del coefficiente di adeguamento dell'importo base).

Considerato che nel frattempo è entrata in vigore la legge 2 agosto 1990, n. 233, recante <Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi>, la quale, nel dettare una nuova disciplina della materia, ha espressamente abrogato (art. 5, comma terzo) la norma impugnata, disponendo altresì (art. 5, comma decimo) che <con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990>;

che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice a quo, perchè valuti se la questione proposta sia ancora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/10/90.