Ordinanza n. 501 del 1990

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ORDINANZA N.501

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 26 febbraio 1990 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra Altini Gaetano, Lorusso Pasquale, Laguaragnella Nicola Donato, Bellomo Domenico e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 324, 325, 326 e 327 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che nel corso di altrettanti procedimenti civili vertenti tra titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 e l'I.N.P.S., il Pretore di Bari, con quattro ordinanze, tutte in data 26 febbraio 1990 (r.o. nn. 324, 325, 326 e 327 del 1990), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, a causa della ingiustificata disparità di trattamento che esso introduce tra gli ex- combattenti, escludendo dal godimento della prevista maggiorazione i pensionati da data anteriore al 7 marzo 1968; questione che, secondo il Pretore conserverebbe la sua rilevanza nei giudizi a quibus anche a seguito del sopraggiungere della legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale mantiene la discriminazione in danno di questa categoria perchè, pur riconoscendole il beneficio, lo fa decorrere soltanto dal 1° gennaio 1989 (e non dal 1° gennaio 1985, come dispone la norma impugnata);

che nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 324 del 1990, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell' Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, sulla base della sentenza di questa Corte n. 101 del 1990, che ha rigettato una censura analoga.

Considerato che, data l'identità delle questioni i giudizi debbono essere riuniti;

che censure in tutto analoghe alle precedenti sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990, e manifestamente infondate con ordinanza n. 414 del 1990;

che pertanto le questioni, non essendo prospettati argomenti nuovi, debbono ritenersi manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/10/90.