Ordinanza n. 495 del 1990

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ORDINANZA N.495

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del regio- decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), in relazione all'art. 612 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra De Carlo Vittoria e il Condominio di Via Bergamo, 11 - Torino, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/1a serie speciale dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Torino, adito con ricorso ex art. 612 c.p.c. da De Carlo Vittoria, già ammessa al gratuito patrocinio ai fini della proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c., per sentir determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare imposti con il provvedimento d'urgenza, ha sollevato, con ordinanza emessa il 27 luglio 1989, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 11 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) nella parte in cui non prevede l'anticipazione da parte dell'Erario dello Stato, in luogo del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio, delle spese inerenti al compimento delle opere a cui devono provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c.;

che ad avviso del giudice a quo la norma si pone così in contrasto: a) con l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, in quanto impedisce la realizzazione in sede esecutiva della tutela giurisdizionale satisfattiva di una pretesa volta a conseguire un facere o un non facere; b) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la mancata previsione dell'anticipazione a carico dell'Erario riguarda soltanto il procedimento esecutivo di cui agli artt. 612 ss. c.p.c., e non anche le ulteriori forme di esecuzione forzata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che, nelle more, è sopravvenuta la legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), relativa ai giudizi penali e a quelli civili concernenti il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato;

che appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo, perchè esamini, anche in relazione al disposto degli artt. 1, secondo comma, e 4, primo comma, lett. c), della legge n. 217 del 1990, se, e in qual senso, la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/10/90.