Ordinanza n. 487 del 1990

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ORDINANZA N.487

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Campanile Romano contro Bocchini Clemente ed altro, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente una sentenza della Corte d'appello di Napoli, confermativa della decisione di primo grado che aveva dichiarato improponibile una domanda di riscatto di un immobile - in quanto proposta oltre il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 - la Corte di cassazione, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che la previsione della trascrizione dell'atto di trasferimento a titolo oneroso quale momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza, a parere del giudice a quo, finirebbe per comprimere il diritto di riscatto del conduttore, attraverso il fraudolento occultamento dell'avvenuto trasferimento, imponendo di fatto a questi l'onere di una periodica ispezione dei registri immobiliari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della questione.

Considerato che la questione è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 228 del 1990 e che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/10/90.