Sentenza n. 472 del 1990

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SENTENZA N.472

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della delibera legislativa n. 575-572, approvata il 24 maggio 1990 dall'Assemblea regionale Siciliana (successivamente promulgata come legge 6 luglio 1990 n. 11) dal titolo <Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31 legge regionale 29 aprile 1985, n. 21>, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 31 maggio 1990, depositato in cancelleria il 7 giugno successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1990.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e l'avv. Silvio De Fina per la Regione.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 31 maggio 1990 il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, per violazione degli arti. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 3, comma 2, della delibera assembleare n. 575-572 approvata il 24 maggio precedente, dal titolo "Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21".

Ad avviso del ricorrente la norma denunciata, consentendo l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, e quindi in via definitiva, dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 (e concernenti il personale da destinare agli uffici del genio civile), si porrebbe in contrasto con il principio dei buon andamento della pubblica amministrazione, non risultando tale assunzione (che riguarda circa 1000 unità di personale) giustificata da nuove e sopraggiunte esigenze dell'amministrazione stessa, bensì da una generica finalità di adottare provvedimenti "a sollievo della disoccupazione", e confliggerebbe altresì con il principio di eguaglianza per la macroscopica disparità di trattamento che si realizzerebbe rispetto ai candidati dichiarati idonei in tutti gli altri concorsi banditi ed espletati dalla Regione.

2.- Si é costituita nel presente giudizio la Regione Siciliana per resistere al ricorso, chiarendo in primo luogo che la disposta assunzione avverrebbe "fuori ruolo", in una condizione cioé di avventiziato, destinata ad aver termine (nonostante il nomen iuris del "contratto a tempo indeterminato") con la cessazione dei bisogno di personale che l'ha determinata (come dimostrano i numerosi precedenti di cui si é avvalso l'ordinamento statale), e precisando che in materia di personale la Regione medesima vanta una competenza legislativa esclusiva (art. 14, lett. q, dello Statuto).

In particolare la Regione resistente contesta la denunciata disparità di trattamento, rilevando come essa possa postularsi quale vizio "interno" a ciascun singolo concorso e riguardare cioé soltanto gli idonei di un medesimo concorso e non anche quelli di concorsi diversi, poichè il recupero di detti idonei origina da specifiche e infungibili esigenze della Amministrazione cui il concorso é destinato e la norma impugnata prevede l'assunzione di tale personale in considerazione della loro qualità di "tecnici", la cui capacità professionale é stata già accertata in sede amministrativa mediante il riconoscimento della loro idoneità.

Precisato, inoltre, che la Regione Siciliana si é sempre adeguata all'indirizzo statale di avvalimento di personale avventizio, e, da ultimo, alla fondamentale legge 1° giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile la quale, attraverso le assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato e le relative proroghe, ha inteso stabilizzare definitivamente il rapporto di lavoro giovanile mediante esami di idoneità per la immissione nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, la difesa regionale pone in rilievo che l'intervento legislativo ora in esame, a favore della occupazione giovanile in Sicilia, troverebbe ulteriore giustificazione nella norma statutaria che riconosce a titolo di solidarietà nazionale lo speciale contributo tendente a bilanciare "il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale" (art. 38, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia).

3.- Nell'imminenza della udienza di discussione la difesa del ricorrente ha ricordato che la norma impugnata autorizza, senza limiti quantitativi, l'assunzione di alcuni tecnici risultati non vincitori, ma solo idonei in concorsi (atipici) già effettuati per dotare gli, uffici del genio civile di personale assunto con contratto biennale, non rinnovabile, in una situazione contingente e di emergenza rappresentata dalla necessità di provvedere alla sanatoria edilizia, secondo le previsioni del decreto interassessoriale 30 luglio 1987 e cioé in ragione delle "effettive" esigenze dell'amministrazione.

Tali esigenze sarebbero del tutto ignorate dalla norma ora denunciata che, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, parrebbe stravolgere il principio generale per il quale sono le assunzioni che si dimensionano in relazione alle esigenze e non viceversa, ed attuerebbe così un illegittimo assistenzialismo, non conseguibile, per il dettato costituzionale, mediante norme in materia di accesso ai pubblici impieghi.

Considerato in diritto

1. -Oggetto dell'impugnativa da parte del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana è l'art. 3, comma 2, della legge regionale approvata con delibera n. 575-572 in data 24 maggio 1990 (promulgata, successivamente alla proposizione del ricorso, in data 6 luglio 1990 n. 11 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale per la Regione Siciliana del 21 luglio 1990, n. 34) che autorizza dal 1° luglio 1990 l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Si sostiene nel ricorso che la disposizione sarebbe in contrasto sia con l'art. 97 della Costituzione, perchè l'assunzione di 955 unità di personale non sarebbe giustificata da nuove e sopraggiunte esigenze dell'amministrazione, sia con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si realizzerebbe rispetto ai candidati dichiarati idonei in tutti gli altri concorsi banditi ed espletati dalla Regione.

2. - Le questioni non sono fondate.

Quanto al contrasto con l'art. 97 della Costituzione il ricorso muove da una premessa che non risponde alla effettiva portata della legge, perchè la disposizione impugnata non prevede l'automatica assunzione di tutto il personale idoneo ai concorsi in essa menzionati, come sembrerebbe ritenere il ricorrente, ma ne autorizza l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, per <essere utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione presso tutte le Amministrazioni regionali, per le esigenze degli Uffici centrali e periferici delle stesse amministrazioni, degli enti non economici controllati dalla Regione, esclusi comuni e provincie, nonchè per le esigenze di interesse regionale degli uffici di cui le stesse amministrazioni possono avvalersi> (art. 3, comma 3, della legge impugnata).

Vi è dunque un chiaro e preciso riferimento alle esigenze degli uffici, che non possono non essere che quelle effettivamente esistenti al momento di entrata in vigore della legge, la qual cosa toglie pregio alla tesi del ricorrente secondo cui <tali esigenze sembrerebbero piuttosto riconducibili nell'ambito di una politica di assunzione del personale pubblico indiscriminata, al di fuori di ogni corrispondenza tra gli effettivi fabbisogni di personale e le programmate necessità dell'amministrazione regionale>. Non si è quindi in presenza di un provvedimento di generico sostegno della disoccupazione, tale da inflazionare senza necessità il personale degli uffici amministrativi della regione, ma di una autorizzazione legislativa a coprire il fabbisogno effettivo dei tecnici degli uffici regionali attingendo dalla graduatoria dei concorsi già espletati anzichè indire nuove procedure concorsuali. D'altronde nello stesso ricorso si fa riferimento ad alcuni dati numerici indicativi di siffatto fabbisogno e che comunque spetta agli organi regionali competenti di definire nella sua reale consistenza riferita, come si è detto, a non oltre il momento di entrata in vigore della legge.

Risulta perciò realizzato <quel rapporto equilibrato tra dotazione organica e servizi, indispensabile per il buon andamento dell'amministrazione> (sentenza n. 728 del 1988).

3.-Anche la censura formulata con riferimento all'art. 3 della Costituzione non ha fondamento, tenuto conto della obbiettiva diversità della situazione degli idonei ai concorsi presi in considerazione dalla disposizione impugnata, rispetto a quella degli idonei in altri concorsi. Ed invero la prima di queste categorie riguarda gli idonei a concorsi espletati in presenza di situazioni del tutto peculiari, collegate alle particolari aspettative sorte negli stessi candidati.

Va difatti considerato che in origine, per sopperire alle esigenze della sanatoria edilizia, la legge regionale n. 37 del 1985 aveva genericamente previsto la utilizzazione di personale tecnico mediante la stipula di apposite convenzioni; in seguito la legge regionale n. 26 del 1986, integrando e modificando la precedente normativa, aveva, sempre senza alcuna indicazione di fabbisogno numerico, trasformato le originarie convenzioni in contratti a termine di durata non superiore ad un biennio. Entrambe le discipline legislative avevano rinviato a successivi atti amministrativi la definizione della consistenza numerica necessaria e la distribuzione del personale nei vari uffici, onde in via amministrativa era stata disposta l'indizione del concorso (di cui non si faceva menzione nelle leggi richiamate), resosi necessario per effettuare un'opportuna selezione degli aspiranti.

Da ultimo, la legge regionale, di cui fa parte la norma ora impugnata, ha trasformato i contratti a termine in assunzioni a tempo indeterminato e contemporaneamente, tenuto ovviamente conto della originaria indeterminatezza numerica, ha autorizzato la utilizzazione della graduatoria degli idonei mediante un criterio analogo a quello delle leggi regionali precedenti, collegato cioè ad esigenze effettive ancorchè non più riferite alla sanatoria edilizia, ma attinenti ai servizi regionali tecnici in genere. É, quindi, proprio l'indicata aspettativa-peculiare di quanti avevano partecipato alla selezione indetta per la provvista di un contingente di personale, definito <provvisorio> (e perciò suscettibile di successivi ampliamenti) dallo stesso provvedimento (decreto interassessoriale 29 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 4 ottobre 1986, n. 49 allegato A) che aveva bandito l'esame-colloquio, poi integrato con una prova scritta (v. decreti 16 dicembre 1986 e 14 gennaio 1987)-a denotare come si sia in presenza di una obiettiva diversità di situazioni che giustifica lo speciale trattamento rispetto ad idonei di altri concorsi i quali non potrebbero vantare analoghe aspettative.

4. -Essendo intervenute nelle more del giudizio la promulgazione e la pubblicazione della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, nella quale è compresa la norma impugnata, ed essendosi così completato l'iter normativo connesso alla delibera legislativa di cui è causa, la pronuncia della Corte va adottata nei confronti di tale legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Siciliana 6 luglio 1990, n. 11 (Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/10/90.