SENTENZA N.454
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610
(Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei
pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli
Istituti stessi), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1989 dalla Corte
dei conti sul ricorso proposto da Vollono Giuseppe
contro
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 luglio
1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
1.- Vollono Giuseppe, ex dipendente del Comune di Castellammare di Stabia, con istanza del 26
febbraio 1976, chiedeva alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) il riscatto del servizio militare ai fini
pensionistici, nel minimo influente, con facoltà di pagamento del relativo
contributo mediante trattenuta vitalizia sulla pensione anzichè
con trattenuta totale dei primi ratei. Avendo
2.- L'ordinanza é stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale.
2.1- Nel giudizio é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in
rappresentanza dei Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la infondatezza della questione.
Ha osservato che, in base alla vigente disciplina (art. 9, legge 26
luglio 1965, n. 965) il contributo da pagarsi in un'unica soluzione viene determinato sulla scorta delle tabelle attuariali che
tengono conto della retribuzione annua contributiva, del periodo da riscattare,
dell'età dell'iscritto alla data della presentazione della domanda e del
servizio utile a detta data, con o senza la inclusione del periodo da
riscattare.
Il contributo da pagarsi ratealmente viene
rideterminato sulla base di un'altra tabella (all. C della legge 11 aprile
1955, n. 379) che tiene ulteriormente conto dell'età dell'iscritto e dei numero
degli anni in cui il versamento rateale deve essere effettuato. Nell'ipotesi di
cessazione del servizio senza che sia avvenuto l'intero pagamento rateale,
l'iscritto, il quale non vuole versare il residuo debito rateizzato o l'intero
contributo in un'unica soluzione, può optare per il
pagamento sotto forma di debito vitalizio da trattenersi sulle mensilità di
pensione.
Infine, nel caso di presentazione della domanda di riscatto dopo la
cessazione dal servizio, la norma denunciata stabilisce che l'iscritto o la sua
vedova o i suoi orfani paghino il premio di riscatto
con recupero sulle intere prime rate della pensione.
Le ipotesi esaminate sono nettamente distinte e la norma sospetta di illegittimità costituzionale é evidentemente di favore in
quanto consente all'iscritto, che durante l'attività di servizio non si sia
avvalso del beneficio del riscatto, di conseguirlo egualmente, mentre, nel
medesimo tempo, prevede a favore della Cassa un sistema garantistico. La sua ratio si identifica in evidenti
ragioni tecniche nonchè nella salvaguardia
dell'equilibrio tecnico-finanziario della Cassa dai rischi insiti nel sistema
di determinazione del contributo di riscatto: il che non contrasta con i
principi costituzionali in materia di previdenza.
Considerato in diritto
1.-
2. - La questione è fondata.
L'art. 27 della legge n. 610 del 1952,
modificando l'art. 14 del decreto legge n. 143 del 1946, secondo cui, gli
iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali dovevano presentare le domande di riscatto, a pena di decadenza, prima
della cessazione definitiva dal servizio, statuisce che le dette domande
possono essere presentate anche posteriormente a tale data; che, ai fini della
determinazione del relativo contributo, si considera l'età dell'iscritto alla
data di cessazione ed infine che il recupero del contributo viene effettuato
con ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza
dovuto o sulla indennità. Ne consegue che il titolare della pensione viene privato dell'intero importo dei rispettivi ratei per
tanti mesi fino allo scomputo del contributo.
Invece, in base all'art. 73 del regio decreto
legge n. 680 del
2.1-Si osserva che le fattispecie disciplinate
dalle suddette disposizioni sono sostanzialmente analoghe in quanto nell'uno e
nell'altro caso il contributo si determina in base all
'età dell' iscritto. Il solo elemento differenziale è il momento della
presentazione della domanda di riscatto se prima o
dopo la cessazione dal servizio. Ma questo elemento
non ha per se stesso decisiva rilevanza e non può fondare una ragionevole
discriminazione. Invero, anche nelle ipotesi di domande presentate prima della
cessazione dal servizio può accadere che, a quel momento, la domanda non sia
stata nemmeno accolta o quanto meno che non abbia
avuto ancora inizio il pagamento del contributo o che ne residui una parte
molto rilevante. In tale situazione la disposizione impugnata non è affatto razionale, non trovando adeguata
giustificazione il potere della Cassa di detrarre dall'ammontare della pensione
tutto in una volta l'intero contributo, con la eventualità che siano trattenuti
interi ratei del relativo trattamento per lungo tempo, mentre è più logico che
la pensione sia ridotta di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla
tabella B allegata alla legge cosi come è disposto dall'art. 73, terzo comma,
regio decreto legge n. 680 del 1938. Peraltro, il dipendente o la sua vedova o
i suoi orfani non possono essere privati del tutto
della pensione che, secondo il disposto dell'art. 36 della Costituzione, ha
natura essenzialmente alimentare ed è diretta a soddisfare le loro esigenze di
vita.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610
(Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei
pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli
Istituti stessi), nella parte in cui prevede che il contributo relativo a
riscatti domandati dopo la cessazione del servizio venga recuperato mediante
ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza anzichè, alla stregua dell'art. 73 del regio decreto legge
3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni
agli impiegati degli Enti locali), mediante riduzione della pensione di una
quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso regio
decreto legge 3 marzo 1938, n. 680.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 16/10/90.