Ordinanza n. 449 del 1990

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ORDINANZA N.449

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo comma, del codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di De Luca Luigi, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha sollevato, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che all'esito del giudizio abbreviato di appello, con il rito della camera di consiglio, il provvedimento decisorio finale rivesta la forma di un'ordinanza immediatamente esecutiva, nonostante ricorso per cassazione, salvo contrario decreto del giudice;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che la Corte remittente fonda le proprie censure sul convincimento che la decisione in camera di consiglio adottata dal giudice di appello a norma dell'art. 599 del codice di procedura penale, quando il gravame è stato interposto avverso una sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato (art. 443, quarto comma), debba assumere la forma dell'ordinanza immediatamente esecutiva nonostante ricorso per cassazione, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato (art. 127, ottavo comma);

che tale convincimento è palesemente errato in quanto la regola generale posta dall'art. 605, primo comma impone che la decisione in camera di consiglio prevista dall'art. 599 sia assunta con sentenza: <fuori dai casi previsti dall'art. 604, il giudice di appello pronuncia sentenza>;

che, del resto, nelle stesso senso si è già pronunciata la Corte di cassazione (sez. prima, 9 gennaio 1990, Patanè);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo  comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12/10/90.