Ordinanza n. 441 del 1990

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ORDINANZA N.441

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5° e 7o, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1990 dal Pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Nurchi Carlo e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

 

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Carlo Nurchi contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Cagliari con ordinanza del 2 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia quando il titolare conservi l'iscrizione all'albo professionale, nonchè dell'art. 2, settimo comma, della stessa legge < nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno cinque anni l'esercizio della professione è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento, anzichè alle percentuali intere>.

 

Considerato che la questione è già stata decisa da questa Corte con la sentenza 2 marzo 1990, n. 99, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della prima norma in toto e della seconda in parte qua.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto e settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) - già dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 99 del 1990-, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

 

Luigi MENGONI, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 10/10/90.