Sentenza n. 428 del 1990

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SENTENZA N.428

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1989 dal T.A.R. per la Puglia-Sezione di Lecce-sul ricorso proposto da My Mariella contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990.

 

Visto l'atto di costituzione di My Mariella nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

 

udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Con ordinanza emessa il 4 maggio 1989 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - sul ricorso proposto da Mariella My contro Ministero della pubblica istruzione ed altro ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 41, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) nella parte in cui non prevede l'immissione, nei ruoli del personale non docente della scuola, degli esperti negli istituti tecnici e professionali, privi di titolo di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento, già docenti di materie non ricomprese in classi di concorso.

 

2.- Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato il provvedimento con quale le era stata negata l'immissione in ruolo proprio in ragione della ripetuta norma che, secondo l'interpretazione dell'Amministrazione confortata dal Consiglio di Stato consente l'immissione solo per coloro che abbiano insegnato una materia ricondotta in classi di concorso.

 

Il Collegio remittente ha ravvisato che la disposizione impugnata si profilerebbe incostituzionale Perchè irrazionalmente contrastante con gli arti. 3 e 97 della Costituzione: l'essere o meno una disciplina ricompresa in classi di concorso non avrebbe, infatti, rilevanza ontologica tale da incidere sulla qualità della prestazione dell'insegnante e di conseguenza sulla idoneità dello stesso ad essere immesso in ruolo.

 

Sicchè sarebbe irragionevole la norma, che viola comunque il principio di uguaglianza, in quanto i relativi benefici gioverebbero a taluni gruppi di interessati, non già a tutti coloro che abbiano svolto un'identica funzione (quella di esperto presso gli istituti tecnici e professionali).

 

E ancora, la norma appare contraria anche al principio del buon andamento dell'Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, giacchè il precetto priva l'amministrazione stessa della possibilità di avvalersi dell'opera di elementi già specificamente qualificati.

 

3.- Si é costituita la ricorrente, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale secondo quanto considerato dal giudice a quo. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: l'Avvocatura generale dello Stato osserva come la figura dell'esperto negli istituti di cui trattasi, per talune altre materie - soprattutto quelle relative alle lavorazioni - abbia mantenuto un carattere di atipicità che rende i relativi esperti estranei ai benefici della richiamata disposizione. Scopo della normativa é, infatti, l'eliminazione del precariato; la discriminazione lamentata appare perciò non arbitraria, bensì aderente a situazioni ben diversificate: adottata, quindi, secondo razionali criteri anche di buona amministrazione.

 

Considerato in diritto

 

1.1 -L'art. 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270 reca misure intese alla sistemazione degli esperti negli istituti tecnici e professionali, con la conseguente eliminazione-fine precipuo della norma-del relativo precariato.

 

In particolare, il quarto comma-oggetto dell'attuale censura - considera, per gli scopi in parola, la posizione di coloro, privi di titolo di studio valido e che, tuttavia, abbiano prestato la loro opera in uno degli insegnamenti istituzionali, riconducibili cioè, sul piano positivo, a classi di concorso.

 

1.2-Il Collegio remittente si duole, peraltro, che la generale disciplina non sia stata prevista anche nei confronti di quegli esperti che la loro opera abbiano prestato in attività scolastica, che si assume identica, ancorchè non riconducibile alle menzionate classi di concorso: sussisterebbe così, infatti, violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonchè per l'impossibilità di utilizzazione di personale qualificato, incidenza sui canoni di buon andamento, previsti dal successivo art. 97.

 

2. - La questione non è fondata.

 

La Corte ha già avuto modo di considerare ed anche assai di recente (cfr. ord. n. 337 del 1990) che la legge 20 maggio 1982, n. 270 non attua una generalizzata ed indiscriminata immissione in ruolo dei docenti precari, ma detta, invece, per la loro sistemazione, una disciplina differenziata.

 

Precipuo riguardo si è avuto, in un contesto di avveduta eliminazione del precariato, di dar sistemazione a coloro i quali, per tali intenti volti a conseguire il divieto di persistenza del precariato nell'area delle materie istituzionali, non avrebbero più potuto continuare in tale status, fuoriuscendo così, in conseguenza, dall'ordinamento scolastico.

 

Ben diversa si prospetta la posizione di coloro chiamati come in fattispecie (esercitazioni pratiche di trucco) ad attività esercitativa meramente contingente, originata cioè da valenze pratico-operative opportune sì, ma tuttavia non tali da aver assunto una connotazione continuativa nel tessuto delle discipline scolastiche e nella relativa provvista afferente a classi di concorso.

 

Dunque, si tratta di situazioni razionalmente diversificate e fuori, in ogni caso, dalle finalità della legge, non potendosi escludere, per quanto rilevato, una continuazione nel tempo dei relativi compiti.

 

In definitiva, pertanto, non ravvisandosi incidenza sugli invocati parametri va dichiarata non fondata la questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 d ella Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/09/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 03/10/90.