Ordinanza n. 423 del 1990

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ORDINANZA N.423

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), dell'art. 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria), dell'art. 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), nel testo sostituito dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, dell'art. 26, in collegamento con gli artt. 16 e 17, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, in relazione agli artt. 136 e 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, artt. 1, 2 e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, in relazione alla legge 20 marzo 1984, n. 34 e al decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, e relativi accordi tra Governo e sindacati, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna - Cagliari, sul ricorso proposto da Muzzu Fanny contro la Direzione provinciale del tesoro di Sassari, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1990 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna - Cagliari, sul ricorso proposto da Maccioni Giuseppe contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Maccioni Giuseppe, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, ufficiale del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza cessato dal servizio in data 9 gennaio 1965, aveva chiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico assumendo come base le nuove misure retributive stabilite dalla successiva legislazione per il personale statale in attività di servizio, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 24 gennaio 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle seguenti norme: a) artt. 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843; 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo sostituito dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non prevedono sistemi di perequazione automatica delle pensioni dei pubblici dipendenti collegati agli incrementi retributivi dovuti per le varie categorie dello stesso personale in attività di servizio; b) art. 26 (in collegamento con gli artt. 16 e 17) del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 in quanto non prevede la riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale militare, di cui agli artt. 136 e 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante inquadramento nei nuovi livelli retributivi con le stesse decorrenze e criteri stabiliti per il personale in servizio; c) artt. 1, 2 e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, ed art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui non prevedono, in luogo degli aumenti percentuali fissi, la riliquidazione delle pensioni, con decorrenza 1° gennaio 1988, sulla base degli stipendi derivanti (in particolare per il personale della Polizia di Stato) dall'applicazione della normativa di cui al precedente capo b), nonchè della legge 20 marzo 1984, n. 34 e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e relativi accordi tra Governo e sindacati;

che, a parere del giudice a quo, gli interventi legislativi di cui alle norme impugnate-obbedendo all'irragionevole criterio cronologico della data di cessazione dal servizio-avrebbero ripetutamente violato i richiamati parametri costituzionali in nulla assicurando quel costante adeguamento tra pensione e retribuzione, viceversa sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 501 del 1988;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall' Avvocatura dello Stato, che ha rilevato l'identità tra la questione proposta ed altra-sollevata dal medesimo giudice-oggetto dell'ordinanza di restituzione degli atti n. 167 del 1990;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata che ha insistito per la declaratoria d'illegittimità costituzionale, prospettando anche l'opportunità di una riunione della causa con altri procedimenti di contenuto analogo (R.O. nn. 539/1989 e 80/1990) per i quali la Corte costituzionale ha emesso ordinanza istruttoria;

che la medesima Sezione della Corte di conti, nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, già dipendente del Ministero della pubblica istruzione, in pensione dal 1975 aveva chiesto la riliquidazione della pensione secondo le retribuzioni del personale in servizio, ha sollevato, con ordinanza emessa il 19 dicembre 1989, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 e dell'art. 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

che il giudice a quo sottolinea la necessità di una soluzione unitaria del problema di come realizzare concretamente il principio della retribuzione differita per tutti i dipendenti sia civili che militari e richiama in proposito la propria analoga ordinanza di rimessione emessa in altro giudizio concernente il personale di pubblica sicurezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza.

Considerato che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, possono essere trattati congiuntamente;

che alcune delle norme impugnate sono già state sottoposte a questa Corte dal medesimo giudice a quo secondo un'identica prospettazione volta a censurare la legittimità della normativa, asseritamente impeditiva dell'adeguamento dei trattamenti di quiescenza a quelli di attività;

che è stato al riguardo disposta la restituzione degli atti per il riesame dell'intera problematica alla luce del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n. 407, e 27 dicembre 1989, n. 409;

che la medesima soluzione va adottata nella specie, sostanzialmente invariati risultando i termini del problema.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze in epigrafe alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/09/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27/09/90.