Ordinanza n. 404 del 1990

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ORDINANZA N.404

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altri, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza 18 gennaio 1990, (R.O. n. 272 del 1990)-nel corso di quattro giudizi riuniti (promossi a seguito di un incidente ferroviario nel quale alcuni operai erano periti ed altri si erano infortunati), aventi ad oggetto le domande di risarcimento proposte dai danneggiati e la surroga dell'I.N.A.I.L. per le indennità erogate in conseguenza dell'incidente-ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 cod. civ. nella parte in cui <non esclude dal regresso dell'ente assicuratore le somme dovute per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato>;

che l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi davanti a questa Corte per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che la dimostrazione della pregiudizialità della questione rispetto alla decisione del giudizio a quo, non può prescindere da una congrua motivazione sull'esistenza e sulla quantificazione di danni alle persone, non risarciti dagli enti previdenziali, ed al pregiudizio che deriva in concreto, a taluna delle parti in causa, in ordine al risarcimento di detti danni, dall'esercizio della surroga cosi come ammessa dalla norma impugnata;

che, nell'ordinanza di rimessione manca un'adeguata motivazione della rilevanza sotto tali profili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916, cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.