Ordinanza n. 403 del 1990

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ORDINANZA N.403

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto dal Questore di Ragusa ed altro contro Pampallona Giacomo, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza 11 ottobre 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto a seguito di condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Considerato che, successivamente, è stata promulgata la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale all'art. 10 dispone che i pubblici dipendenti destituiti di diritto anteriormente alla sua entrata in vigore, a domanda sono riammessi in servizio, ove ad essi non venga inflitta la sanzione della destituzione in sede di procedimento disciplinare da promuoversi entro novanta giorni dalla domanda di riammissione;

che si rende necessario, pertanto, il riesame della rilevanza da parte del giudice a quo, della questione promossa alla stregua dello ius superveniens.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

restituisce gli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.