Ordinanza n. 400 del 1990

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ORDINANZA N.400

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal Pretore di Treviso-Sezione distaccata di Vittorio Veneto-nel procedimento penale a carico di Poli Dante, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Poli Dante, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 16, lett. b), e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Treviso - Sezione distaccata di Vittorio Veneto - con ordinanza del 9 gennaio 1990 (R.O. n. 310 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione regionale per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore; che, ad avviso del giudice remittente, non essendovi diversità sostanziale tra la nozione di stoccaggio provvisorio e quella di accumulo temporaneo, la disposizione regionale impugnata violerebbe il precetto di cui all'art. 117 della Costituzione, riguardando una materia-lo smaltimento dei rifiuti-in cui non viene riconosciuta alle Regioni una potestà legislativa esclusiva o concorrente con quella statale, ed, inoltre, contrasterebbe con il principio della riserva di legge in favore dello Stato in materia penale, di cui all'art. 25 della Costituzione, disciplinando e considerando lecita un'attività penalmente sanzionata dalla legge statale.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma impugnata in parte qua (sentenza n. 43 del 1990);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, essendo stata la norma censurata già espunta dall'ordinamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 43 del 1990, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Treviso- Sezione distaccata di Vittorio Veneto - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.