Ordinanza n. 399 del 1990

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ORDINANZA N.399

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, promossi con n. 6 ordinanze, emesse il 29 luglio 1989 e il 12 settembre 1989, dal Pretore di Milano, iscritte ai nn. 303, 304, 305, 306, 307 e 308 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Milano, nel procedimento civile vertente tra Tamburini Umberto e Valtorta Luigia avente ad oggetto la esecuzione dello sfratto per finita locazione (contratto scaduto il 9 aprile 1988) fissata il 9 aprile 1989, anche in base alle nuove leggi intervenute in materia (da ultimo il decreto- legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108; e il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61), con ordinanza del 22 luglio 1989, pervenuta alla Corte costituzionale il 12 maggio 1990 (R.O. n. 303 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui detta norma collega la cessazione del meccanismo di graduazione degli sfratti previsto dalla legge n. 94 del 1982 alla data di scadenza del contratto (entro il 30 giugno 1984);che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbero privilegiati coloro i cui contratti sono scaduti prima della suddetta data rispetto a coloro i cui contratti sono venuti a scadere successivamente, sicchè fattispecie asseritamente identiche, in quanto caratterizzate dalla esecutività definitiva, vengono diversamente disciplinate in base all'unico elemento della più o meno remota scadenza;

che identiche questioni sono state sollevate nei procedimenti civili vertenti tra Pellarini Clelia e S.p.A. Immobiliare Rocas (contratto scaduto il 31 dicembre 1986; esecuzione al 7 luglio 1989) (R.O. n. 304 del 1990); tra Milani Jolanda e Musto Angelo e Silvio (contratto scaduto il 31 dicembre 1987; esecuzione al 7 luglio 1989) (R.O. n. 305 del 1990); tra Righetti Anna e S.r.l. Fulghera (contratto scaduto nel 1987; esecuzione al 7 luglio 1989) (R.O. n. 306 del 1990); tra Boldoni Luigia e Musto Angelo ed altro (contratto scaduto il 31 dicembre 1986; esecuzione al 16 giugno 1989) (R.O. n. 307 del 1990); tra Gramegna Mazzone Antonia e Grioni Giuseppe (contratto scaduto il 28 giugno 1987; esecuzione al 16 giugno 1989) (R.O. n. 308 del 1990);

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in tutti i giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la restituzione degli atti dovendosi riesaminare la rilevanza alla stregua della normativa intervenuta dopo quella denunciata (decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108; e decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61), o quanto meno per la inammissibilità della questione trattandosi di scelte discrezionali del legislatore;

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione.

Considerato che in sostanza nelle ordinanze il giudice remittente ha tenuto conto anche della normativa sopravvenuta e che nel me rito, sottoponendo a critica la disciplina relativa al differimento della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione, sostanzialmente richiede alla Corte una sentenza modificativa dell'attuale regime;

che tale pronuncia si porrebbe come sostitutiva della attività discrezionale del legislatore nel compiere scelte che assicurino il bilanciamento di interessi di varia natura (pubblici e privati); che tali scelte non sono soggette a sindacato di costituzionalità, in quanto nè irrazionali nè arbitrarie (ordinanza n. 568 del 1987), e che, quindi, la questione sollevata è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.