Ordinanza n. 398 del 1990

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ORDINANZA N.398

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1985 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Selmi Renzo ed altra e l'Ufficio del registro di Modena, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Modena, avente ad oggetto la corresponsione di imposta complementare di registro, i contribuenti Selmi Renzo e Bonetti Alfonsa hanno chiesto al Pretore di Modena di sospendere ex art. 700 del codice di procedura civile la esecuzione coattiva; che il Pretore adito ha emesso il provvedimento di urgenza e poi, con ordinanza del 12 febbraio 1985 (R.O. n. 294 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dette norme escludono dalle attribuzioni del giudice ordinario il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violerebbero gli artt. 24 e 113 della Costituzione, risolvendosi in una negazione della tutela giurisdizionale; che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità, e, nel merito, per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunziata dopo che il Pretore ha emanato il richiesto provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di procedura civile, e che, quindi, essendo il giudizio a quo già esaurito, la questione sollevata non è rilevante;

che, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze nn. 252 del 1985, 68 del 1986, 428 del 1987, 142 e 1158 del 1988, 92 del 1990).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.