Sentenza n. 365 del 1990

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SENTENZA N.365

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 5 aprile 1990 e recante: < Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Sicilia> promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 12 aprile 1990, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1990.

 

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

 

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

 

udito l'avv. Guido Corso per la Regione Sicilia.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Con ricorso notificato il 12 aprile 1990 e depositato il 20 aprile 1990, il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 aprile 1990, recante: Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Siciliana.

 

Il ricorrente deduce anzitutto l'incostituzionalità della legge per vizi nella procedura attinente alla fase di integrazione dell'efficacia, risultando trasmesso l'atto al Commissario il quarto giorno successivo all'approvazione (in quanto il terzo cadeva in giorno festivo), in violazione dell'art. 28 dello Statuto speciale.

 

Deduce ancora il ricorrente che la Regione Siciliana non avrebbe competenza a legiferare in materia di adozione e definizione dei simboli rappresentativi della regione medesima. Ciò in quanto: a) lo Statuto speciale della Regione Siciliana non prevede tale competenza legislativa (così come gli Statuti della Sardegna e della Valle d'Aosta, mentre per il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-venezia Giulia gli Statuti riconoscono il diritto ad avere uno stemma ed un gonfalone, che devono però formare oggetto di uno specifico provvedimento di concessione del Presidente della Repubblica); b) non può farsi applicazione analogica della disciplina vigente per le Regioni a Statuto ordinario, dotate dai rispettivi Statuti di competenza legislativa in materia di adozione dello stemma e del gonfalone, poichè tale competenza trae origine da una norma statutaria che, per la sua stessa natura e le modalità di approvazione, si colloca ad un livello superiore rispetto alla legge regionale nella gerarchia delle fonti; c) non può valere, nella specie, il principio, affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 223/1984), in base al quale non sarebbe concepibile che la Regioni a Statuto speciale abbiano competenze inferiori a quelle delle Regioni a Statuto ordinario, giacchè detto principio é stato formulato in riferimento alle competenze amministrative e non legislative, le quali ultime necessitano di una espressa e tassativa enumerazione; d) la definizione ed adozione dei simboli rappresentativi non é riconducibile nell'ambito della potestà di organizzazione interna di cui all'art. 14, lett. p), dello Statuto speciale, trattandosi di segni distintivi rappresentativi dell'ente nei confronti dei terzi.

 

2.- Si é costituita la Regione Siciliana contestando la fondatezza delle dedotte questioni.

 

Quanto al termine di trasmissione della legge, sostiene la Regione che vige anche in materia il principio della proroga nel caso di scadenza in giorno festivo, e che, comunque, dall'eventuale tardività non può conseguire l'incostituzionalità della legge, ma solo lo slittamento del termine messo a disposizione del Commissario, per 1'impugnazione, dall'art. 28 dello Statuto speciale.

 

Circa la competenza, rileva la Regione che la potestà di stabilire per legge uno stemma ed un gonfalone é compresa nella potestà legislativa riconosciutale in materia di organizzazione propria dall'art. 14, lett. p), dello Statuto e, più in generale, dalla condizione di ente ai fini politici generali (Corte cost., sent. n. 829/1988). Così come. Del resto, é da ricondurre alla competenza normativa degli Statuti delle Regioni ordinarie in tema di organizzazione interna (art. 123 della Costituzione), la potestà che tutti gli Statuti delle Regioni ordinarie riconoscono al legislatore regionale in tema di adozione dei predetti simboli. Ed in presenza di tale riconoscimento generalizzato alle Regioni di diritto comune, non può ritenersi attribuito un ambito materiale di competenza più ristretto per le Regioni ad autonomia speciale.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia ha sollevato, in via principale, nei confronti della legge regionale approvata il 5 aprile 1990, recante: < Definizione e adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Siciliana>, con la quale la Regione ha così scelto i propri simboli, due questioni di legittimità costituzionale, sostenendo:

 

a) che la legge appare in contrasto con l'art. 28 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, per essere stata trasmessa ad esso Commissario, ai fini dell'eventuale impugnazione (il quarto giorno dalla sua approvazione e quindi) oltre il termine di giorni tre previsto dalla detta norma statutaria;

 

b) che la legge appare in contrasto con gli artt. 14 e 17 del detto Statuto speciale, nonchè con gli artt. 5, 115 e 116 della Costituzione, per non essere la materia compresa nella competenza legislativa della Regione Sicilia.

 

2. - La questione sub a) non è fondata.

 

Anche a prescindere dal fatto che nella specie la legge fu inviata al Commissario il primo giorno dalla sua approvazione successivo al terzo, che era festivo, la violazione da parte della Regione del termine di cui all 'art . 28 dello Statuto speciale altra conseguenza non produce se non che il termine di giorni cinque dato al Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge regionale decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della legge stessa.

 

3. - La questione sub b) è da ritenere anche essa non fondata.

 

Lo Statuto speciale della Regione Siciliana, e gli altri Statuti speciali meno recenti (come quelli della Regione Sardegna e della Regione Val d'Aosta) non contengono norma espressa in proposito, mentre gli Statuti speciali più recenti (come quelli del Friuli- Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige) prevedono l'approvazione dei simboli regionali con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Gli Statuti ordinari, poi, approvati nell'anno 1971, prevedono che la regione abbia uno stemma e un gonfalone, stabiliti con legge regionale.

 

La mancanza di un'espressa previsione negli Statuti speciali meno recenti non sembra dunque per se stessa decisiva per escludere la competenza in materia delle Regioni cui essi si riferiscono, mentre è più conducente chiedersi quale sia il fondamento di tale competenza per le stesse Regioni a Statuto ordinario, e se esso possa ritenersi operante anche per le Regioni a Statuto speciale.

 

Per le Regioni ordinarie il fondamento è per lo più ravvisato dalla dottrina nella competenza degli Statuti a regolarne l'organizzazione interna ai sensi dell'art. 123 della Costituzione. Opinione, questa, che è stata opportunamente precisata nel senso che qui per organizzazione interna non deve intendersi l'ordinamento degli uffici, materia affidata alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 della Costituzione.

 

Tale impostazione, peraltro, non conduce, per quanto concerne le Regioni a Statuto speciale e in particolare per quanto concerne la Regione Sicilia, a risultati appaganti. Poichè è dubbia l'estensione dell'art. 123 della Costituzione a tali Regioni in relazione al carattere differenziato della loro autonomia (che importa prospettive diverse da quella assunta nell'art. 123), e poichè manca nello Statuto della Regione Siciliana una norma in materia di organizzazione interna analoga (tale non può ritenersi, in relazione alla suindicata precisazione della dottrina, malgrado la tesi difensiva della Regione Siciliana, l'art. 11, lett. p, dello Statuto, che si riferisce all'ordinamento degli uffici), la soluzione del problema si farebbe dipendere ancora una volta dalla mancanza nello Statuto di una previsione espressa.

 

Ora, ove si consideri che, secondo l'orientamento di questa Corte, gli Statuti speciali sono subordinati alla Costituzione in quanto ciò sia compatibile con le forme e le condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116 della Costituzione stessa, e che comunque lo sono per quel che concerne i princìpi fondamentali della Costituzione, è da chiedersi se per le Regioni speciali-e del resto per le stesse Regioni ordinarie -la competenza regionale nella materia non discenda da un principio fondamentale del genere.

 

E la risposta va data in senso positivo ravvisandosi tale principio fondamentale in quello dell'autonomia espresso nell'art . 5 della Costituzione. É noto che il detto principio è teso a conferire il massimo rilievo alle collettività locali, e, con riguardo all'art. 115 ss. della Costituzione, particolarmente a quelle regionali, come soggetti reali del nostro ordinamento (che risulta unitariamente dalla loro molteplicità), punti sicuri di riferimento della sua consistenza democratica: collettività di cui le regioni sono considerate enti esponenziali (cfr. sentenza di questa Corte n. 829 del 1988). La portata del principio stesso, così individuata, implica che non può non ritenersi contenuto minimale dell'autonomia della regione il potere di scegliere i segni più idonei a distinguere l'identità stessa della collettività che essa rappresenta.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, nonchè in riferimento agli artt. 14 e 15 dello stesso Statuto speciale e agli artt. 5, 115 e 116 della Costituzione, della legge della detta Regione Siciliana approvata il 5 aprile 1990 (Definizione e adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana), sollevate dal Commissario dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/07/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Aldo CORASANITI, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 24/07/90.