Ordinanza n. 325 del 1990

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ORDINANZA N.325

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Vatovec Rosa ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aveva richiesto l'integrazione al minimo di tale trattamento, già negatogli dall'I.N.P.S. in quanto egli percepiva anche una pensione d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), il Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa in data 6 aprile 1989, ha sollevato, in relazione all 'art . 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude tale integrazione in caso di cumulo degli anzidetti trattamenti, richiamando le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato con sentenza n. 373 del 1989 l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma impugnata; che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri)-già dichiarato illegittimo con sentenza n. 373 del 1989-sollevata dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05/07/90.