Ordinanza n. 312 del 1990

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ORDINANZA N.312

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), nonchè della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1989 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Marconi Marina e la U.S. L. n. 58 di Palermo, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Sicilia;

udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Marconi Marina, specialista ambulatoriale e, quindi, titolare di un rapporto libero convenzionale, e U.S.L. n. 58 di Palermo, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione delle giornate di assenza per l'espletamento del mandato di Consigliere comunale di Palermo, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonchè della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non includono nella loro previsione il diritto a permessi retribuiti, ed alla conseguente contribuzione previdenziale, per le assenze determinate dalla partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale dei medici specialisti ambulatoriali con rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati: a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica, stante la assimilabilità dei rapporti, con i medici ambulatoriali della U.S.L. legati da rapporto di lavoro subordinato; b) l'art. 53 (recte: 51) della Costituzione in quanto risulta difficile l'esercizio della carica elettiva conseguita, che l' Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Sicilia, ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che la disposizione censurata è bene specificata sia in riferimento alla legge statale sia in riferimento alla legge regionale siciliana n. 33 del 1986, che l'ha recepita in pieno, e che non ha rilevanza l'errata indicazione di quest'ultima con il numero 3 anzichè 33;

che, pertanto, la eccezione di inammissibilità non ha fondamento;

che questa Corte ha già dichiarato la questione non fondata (sent. n. 193 del 1981) e manifestamente infondata (ord. n. 284 del 1983);

che la distinzione tra medici ambulatoriali legati da rapporto di lavoro subordinato e medici convenzionati legati da rapporto di lavoro autonomo è stata di recente riaffermata da questa Corte (sent. n. 580 del 1989) e che nessun elemento nuovo e idoneo a fondare una diversa decisione può ricavarsi dall'indirizzo giurisprudenziale ormai costante secondo cui quello dei medici convenzionati è un rapporto di lavoro parasubordinato in quanto la qualifica ha rilievo solo agli effetti processuali (applicazione del rito del lavoro di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile);

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), nonchè della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in riferimento agli artt. 3 e 53 (recte: 51) della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/06/90.