Ordinanza n. 305 del 1990

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ORDINANZA N.305

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), promossi con tre ordinanze emesse l'11 maggio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, iscritte ai nn. 130, 131 e 132 del R.O. 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria - nel corso di giudizi promossi da taluni dipendenti della Cassa marittima tirrena, i quali chiedevano la riliquidazione dell'indennità di anzianità tenendo conto, nella base di calcolo, dell'indennità integrativa speciale -- con tre ordinanze in data 11 maggio 1989 (R.O. nn. 130, 131 e 132 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono l'indennità integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini dell'indennità di anzianità.

Considerato che i relativi giudizi vanno riuniti avendo il medesimo oggetto;

che la questione è stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sotto il profilo che il trattamento così fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 sarebbe discriminatorio e ingiustificatamente deteriore rispetto a quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il principio di proporzionalità tra retribuzione e trattamento di quiescenza;

che identiche questioni sono state già dichiarate manifestamente inammissibili con le ordinanze n. 217 e n. 218 del 1990 di questa Corte, essendo di esclusiva competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici, nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro e non essendo comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, con quella dei dipendenti privati, nè con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L., appartenendo essi a sistemi differenziati;

che non sono stati dedotti nuovi profili d'illegittimità rispetto a quelli già esaminati.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto dl lavoro del personale dipendente), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19/06/90.