Ordinanza n. 292 del 1990

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ORDINANZA N.292

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, e 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Pasquino Pietro contro l'Ufficio II.DD. di Verbania, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 novembre 1989 la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto da Pietro Pasquino contro Ufficio II.DD. di Verbania, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto articolo non prevede il collocamento fuori ruolo per tutti i componenti <alle dipendenze dell'Esecutivo>, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; dell'art. 5 del medesimo d.P.R., in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche i funzionari di Prefettura e dell'Intendenza di finanza ed, in genere, tutti coloro che sono alle dipendenze dell'Esecutivo, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; e del medesimo art. 5, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 108, secondo comma e 3, primo comma, della Costituzione, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche gli iscritti in uno degli albi indicati dall'art. 30, terzo comma, dello stesso decreto, nel testo modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981;

che con atto depositato il 20 marzo 1990 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che per i componenti le Commissioni tributarie, svolgenti tutti identica funzione, è esclusa qualsivoglia incidenza sulle nomine, poichè le scelte sono commesse al Presidente del Tribunale e, rispettivamente, della Corte d'appello;

che poi, più generalmente, come già in passato affermato, l'indipendenza del Collegio e dei suoi componenti va individuata, comunque, solo attraverso i modi con i quali è svolta la funzione, nel senso della inesistenza di vincoli che possano comportare una soggezione formale o sostanziale da altri (cfr. sentenza n. 196 del 1982); che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma e 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14/06/90.