Ordinanza n. 252 del 1990

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ORDINANZA N.252

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 novembre 1989 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Lauricella Giovanni, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1989 dal Pretore di Ravenna nel procedimento penale a carico di Lazzari Angelo, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa l'8 gennaio 1990 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Besson Ettore, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Asti, prima di aprire un dibattimento promosso con rito direttissimo, ha, con ordinanza del 27 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, <nella parte in cui non prevede per il giudice la possibilità di sindacare il mancato consenso del P.M. alla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dal l'imputato al fine di applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 442 C.P.P.>;

e che un'analoga questione hanno sollevato, sempre prima dell'apertura di dibattimenti promossi con rito direttissimo, il Pretore di Ravenna, con ordinanza del 9 dicembre 1989, denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, <laddove attribuisce al P.M. la facoltà di esprimere un dissenso immotivato sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato e laddove non prevede un controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso, così impedendo l'instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti e una verifica del giudice in ordine alla causa impeditiva dell'applicazione di una riduzione automatica della pena>, e il Tribunale di Padova, con ordinanza dell'8 gennaio 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988 - <il quale nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione in relazione agli artt. 451 n. 5 e 452 n. 2 dello stesso codice> - in quanto <la decisione del P.M. di negare il consenso alla applicazione del giudizio abbreviato è assolutamente discrezionale ed insindacabile perchè non è previsto alcun controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso, sicchè viene a dipendere esclusivamente dalla scelta del P.M. la possibilità per l'imputato di fruire dei benefici in termini di pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p.>.

Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno riuniti;

che le ordinanze di rimessione-nonostante siano state tutte pronunciate anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma, del codice di procedura penale del 1988, rito in ordine al quale <il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art.452, secondo comma>, del codice di procedura penale del l988-hanno denunciato l'art. 438 dello stesso codice, norma non applicabile nei giudizi a quibus (v. sentenza n. 183 del 1990).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Asti, dal Pretore di Ravenna e dal Tribunale di Padova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 15/05/90.