Ordinanza n. 250 del 1990

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ORDINANZA N.250

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal T.A.R. della Lombardia sul ricorso proposto da Manfredini Elide ed altro contro il Comune di Milano ed altra, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie speciale dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Manfredini Elide ed altro nonchè l'atto di costituzione e l'intervento della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi g li avv.ti Ugo Ferrari per Manfredini Elide ed altro, Valerio Onida, Fortunato Pagano e Gualtiero Rueca per la Regione Lombardia.

Ritenuto che con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardiaveniva chiesto l'annullamento del parere negativo espresso dal Comune di Milano in data 4 ottobre 1988 col n. 1180, in ordine ad una domanda di concessione edilizia per la costruzione di un motel presentata dai Signori Elide Manfredini e Vittorio Seghetti ai sensi della legge della Regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990);

che il giudice adito, considerato lo speciale procedimento previsto da tale legge per il rilascio delle concessioni edilizie destinate ad ampliare la ricettività turistica in vista dei campionati mondiali di calcio del 1990, sollevava, con ordinanza emessa il 4 luglio 1989, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'intera legge, in relazione agli artt. 5, 114, 117, primo comma, e 128 della Costituzione ed al criterio di ragionevolezza desumibile dall'art. 97, primo comma, della Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo il procedimento in esame esproprierebbe il Comune delle funzioni inerenti allo sviluppo del proprio territorio, in forza delle disposizioni (artt. 3, 5, 6) che prevedono: l'approvazione dei progetti edilizi da parte della Giunta regionale, anche se non conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi; l'attribuzione al Comune di un <parere vincolante>, ma paralizzabile dalla decisione della Giunta; la sostituzione della stessa Giunta al Comune, ove il parere non venga espresso; il dovere del Sindaco di rilasciare la concessione, dopo che la Giunta abbia approvato il progetto, intendendosi comunque accolta la domanda di concessione ove il Sindaco non provveda nel termine di trenta giorni;

che, sempre ad avviso del giudice remittente, le citate disposizioni violerebbero i principi fondamentali delle materie <urbanistica> e <turismo e industria alberghiera>, ex art. 117 Cost., e al contempo il principio dell'autonomia comunale sancito dagli artt. 5, 114 e 128 Cost., nonchè il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza dei mezzi prescelti rispetto al fine;

che nel giudizio davanti a questa Corte si costituivano i ricorrenti del processo a quo, chiedendo una pronuncia di inammissibilità e, in subordine, il rigetto della questione;

che identica richiesta veniva avanzata dal Presidente della Giunta regionale lombarda, che interveniva in giudizio deducendo, tra l'altro, l'irrilevanza della questione, in quanto al progetto edilizio presentato dai ricorrenti era stata comunque negata, con delibera del 14 febbraio 1989, n. 4/39554, (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 31 marzo 1989), l'approvazione da parte della Giunta regionale;

che nella memoria depositata in vista dell'udienza la difesa della Regione Lombardia affermava che i ricorrenti del giudizio a quo non avevano mai impugnato la citata delibera della Giunta regionale;

che nell'udienza di discussione la stessa difesa ha prodotto un attestato della Giunta regionale lombarda, in data 23 marzo 1990, prot. n.499/R.P.-U., comprovante che gli interessati non avevano notificato in termini alla Regione alcun ricorso avverso le delibere adottate dalla stessa Giunta in esecuzione della l.r. n.39 del 1988.

Considerato che il citato provvedimento regionale, con cui è stata negata l'approvazione del progetto edilizio presentato dai ricorrenti nel giudizio a quo, appare suscettibile, a seguito della mancata impugnativa, di esplicare sul rapporto processuale dedotto in quel giudizio una incidenza che potrebbe precludere al giudice remittente la pronuncia sul merito della controversia;

che spetta comunque allo stesso giudice remittente valutare i termini di detta incidenza, anche al fine di verificare l'attualità della rilevanza della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 15/05/90.