Ordinanza n. 246 del 1990

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ORDINANZA N.246

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), e dell'art. 35, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e del combinato disposto dell'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n.60, e dell'art. 22, primo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa l'11 settembre 1989 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cavazza Mario ed altri e il Ministero del tesoro ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 settembre 1989 il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), e del primo comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nonchè del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e del primo comma dell'art.22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), nella parte in cui stabiliscono, nei diversi periodi considerati, l'obbligo del versamento dei contributi GES.CA.L. solo a carico dei lavoratori dipendenti, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che, prima dell'emissione dell'ordinanza del giudice a quo, questa Corte ha già preso in esame identica questione, comune anche al primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dichiarandone l'infondatezza con riferimento alla normativa antecedente, in essa non ravvisandosi <per le sue connotazioni contingenti, nell'indirizzo di finalità comunque abitative> quella <pregnante colorazione discriminatoria (...) assunta dai rimettenti> (sentenza n. 241 del 1989);

che, non riscontrandosi valide ragioni o argomenti nuovi o comunque tali da mutare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) e del primo comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nonchè del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e del primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 15/05/90.