Ordinanza n. 229 del 1990

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ORDINANZA N.229

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con l'ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dai Tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra Quartu Rolando e l'Unità sanitaria locale n. 2 -Alghero - iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.6/1a serie speciale dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile per il pagamento di prestazioni professionali promosso da Rolando Quartu, ingegnere, nei confronti dell'Unità sanitaria locale n. 2 di Alghero il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 5 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) nella parte in cui prevede che sulle somme dovute e non pagate a saldo della specifica entro il termine di sessanta giorni dalla consegna della stessa, decorrono a favore del professionista gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia;

che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato preliminarmente che la censura di incostituzionalità nel caso in esame è diretta, non alla estensione di una disciplina più favorevole ad una situazione oggetto di un trattamento di minor favore, quanto piuttosto al fine, meramente caducatorio, di dichiarare la illegittimità della disciplina applicabile, con conseguente espansione della sfera di applicazione di una disciplina di minor favore, che si assume quale regola della generalità delle ipotesi;

che in particolare, ad avviso dell'autorità remittente, la norma denunciata riconoscerebbe ad ingegneri ed architetti un privilegio ingiustificato, sia nei confronti di ogni altro professionista, la cui tariffa non contenga analoga disposizione, sia nei confronti della generalità dei creditori di somme di danaro, i quali, a norma dell'art. 1224 c.c., ove non vogliano appagarsi degli interessi moratori nella misura legale di cui all'art. 1284 c.c., devono fornire, ai fini del risarcimento, la prova del maggior danno, onere da cui la disposizione in argomento solleva le categorie indicate;

che questa Corte, con sentenza n. 43 del 1989, ha dichiarato non fondata la questione osservando: quanto al primo profilo, che per aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza, è necessario che il tertium comparationis risponda ad una regola generale, ingiustificatamente derogata dalla norma denunciata, mentre al contrario il nostro ordinamento non riserva un trattamento uniforme ai crediti professionali ed anzi prevede per alcune categorie un trattamento analogo a quello censurato; quanto al secondo profilo, che, nel confronto tra un credito professionale e la generalità dei crediti pecuniari, l'ordinamento sotto diversi aspetti attribuisce rilevanza alla natura ed alla causa del credito, sicchè la lamentata difformità di disciplina risponde a reali differenze delle situazioni comparate;

che il particolare profilo relativo al favore consistente nella esenzione dalla prova del maggior danno ai sensi ed agli effetti delle disposizioni del codice civile sopra richiamate, non riveste il carattere di autonoma censura, risolvendosi in quella che attiene al trattamento fatto dalla legge impugnata, quanto alla determinazione degli interessi moratori, ai creditori ingegneri ed architetti rispetto agli altri creditori (e ciò a prescindere dal dubbio che possa ritenersi trattamento più favorevole quello per cui l'esenzione suddetta è bilanciata dall'impossibilità di provare un danno maggiore di quello legalmente liquidato con la previsione di un tasso di interesse maggiore di quello di cui all'art. 1284 c.c.);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 08/05/90.