Ordinanza n. 223 del 1990

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ORDINANZA N.223

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), in relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 ottobre 1989, in un procedi mento civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S., il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), <nella parte in cui dispone che in caso di denunce di cessazione dell'attività commerciale effettuate oltre i termini di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare in corso>, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, rilevando l'intervenuta abrogazione della norma impugnata ad opera dell'art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ha già dichiarato non fondata identica questione con sentenza n. 165 del 1990;

che pertanto, non rinvenendosi motivi o argomenti nuovi o comunque tali da modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n.1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19/04/90.