Ordinanza n. 206 del 1990

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ORDINANZA N.206

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Orvieto sul ricorso proposto da Leone Vincenzo contro l'Ufficio II.DD. di Orvieto, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1988 dalla Commissione tributa ria di 1° grado di Orvieto sul ricorso proposto da Sgarroni Sandra contro l'Ufficio II.DD. di Orvieto, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di due giudizi tributari-rivolti, rispettivamente, l'uno avverso l'avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi di un contribuente e l'altro contro l'avviso di accertamento a carico di un sostituto di imposta, emessi entrambi nel presupposto della omissione delle rispettive dichiarazioni, in quanto presentate ad ufficio incompetente e pervenute a quello competente oltre il mese dalla scadenza dei termini di legge - la Commissione tributaria di primo grado di Orvieto, con ordinanze di identico contenuto emesse l'una il 29 aprile 1987 (reg. ord. n. 641 del 1989) e l'altra il 13 dicembre 1988 (reg. ord. n. 642 del 1989) e pervenute entrambe a questa Corte il 29 novembre 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui considera la presentazione della dichiarazione, inviata ad ufficio incompetente, come avvenuta nel giorno in cui pervenga a quello competente;

che, ad avviso del giudice a quo, cio' determinerebbe una evidente disuguaglianza tra contribuenti, non potendosi addebitare ad alcuni di essi conseguenze sfavorevoli derivanti dalla diversa tempestivita' degli uffici finanziari;

che non si sono costitute le parti private;

che e' invece intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha sostenuto l'inammissibilita' della questione per aberratio ictus, essendosi il giudice a quo limitato all'impugnazione di una sola norma, di per se' non determinante, ma facente parte di un sistema insieme con altre disposizioni non indicate nelle ordinanze di rinvio, e, nel merito, ha chiesto comunque che la questione stessa sia dichiarata non fondata, richiamando all'uopo precedenti decisioni di questa Corte.

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia, in quanto riguardano la medesima questione;

che va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilita' formulata dall'interveniente nell'assunto che la questione, coinvolgendo il regime sanzionatorio, si sarebbe dovuta proporre nei confronti, non solo della norma denunciata, ma anche di altre disposizioni dello stesso decreto presidenziale;

che, difatti, la questione sollevata prospetta l'irragionevolezza non del sistema sanzionatorio, ma della previsione che considera la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio incompetente, avvenuta nel momento in cui pervenga a quello competente e, quindi, correttamente e' stata proposta nei confronti della norma che contiene tale previsione (cfr. sent. n.103 del 1990);

che, nel merito, la questione e' gia' stata dichiarata non fondata (sent. n.103 del 1990), con riferimento allo stesso parametro costituzionale invocato;

che in quella sede si e' osservato che, anche nell'ipotesi in cui la tempestivita' della presentazione all'ufficio competente dipende dal maggiore o minore grado di diligenza dell'ufficio cui erroneamente la dichiarazione sia stata presentata dal contribuente, <non appare irragionevole che questi sia assoggettato a sanzione, quando, presentandola ad un ufficio non abilitato a riceverla, abbia contribuito con tale comportamento al successivo disguido>;

che non sono formulati nelle ordinanze di rimessione profili nuovi che possano indurre questa Corte ad un diverso avviso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12/04/90.