Ordinanza n. 204 del 1990

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ORDINANZA N.204

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sui ricorsi riuniti proposti da Bocchi Chiara ed altro contro il Provveditorato agli studi di Parma, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia- Romagna, Sezione di Parma, con ordinanza emessa il 9 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all 'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non estende i benefici della legge agli insegnanti di educazione tecnica nella Scuola media nominati nell'anno scolastico 1981-82 con atto dei capi d'istituto;

che, secondo il giudice a quo, la legge n. 246 del 1988 non può essere estesa ai supplenti di educazione tecnica nominati per l'anno 1981-82 dai capi d'istituto, non potendosi prescindere, ai fini della concessione del beneficio, dal requisito del possesso della nomina provveditoriale, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 249 del 1986;

che il giudice rimettente fonda il sospetto di incostituzionalità della norma in oggetto sul principio, formulato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, secondo cui, in regime di preclusione degli incarichi, la supplenza annuale, sia pure diversamente denominata, non è in sostanza che un incarico annuale;

che, ad avviso del giudice a quo, tale principio, sebbene affermato dalla Corte costituzionale a proposito delle supplenze conferite dal provveditore agli studi, non può non trovare applicazione a proposito degli insegnanti di applicazioni tecniche con nomina annuale per l'anno 1981-82, che erano stati esclusi dalla possibilità di incarichi e comunque di supplenze da parte del provveditore agli studi-e ciò indipendentemente dal possesso di determinati requisiti (titolo di studio, abilitazione ecc.) - e che non erano stati presi in considerazione dalla successiva legislazione di sanatoria;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di sottolineare l'impossibilità di comparare la situazione dei docenti con incarico conferito dal provveditore agli studi rispetto a quella dei beneficiari di nomine effettuate dai capi d'istituto, attesa la diversità di posizioni espresse dalla collocazione in differenti graduatorie nonchè la garanzia procedimentale che assiste il conferimento dell'incarico in sede provinciale (cfr. sentenza n. 282 del 1987);

che, inoltre, la preclusione dell'assegnazione degli incarichi in argomento, legislativamente sancita per i docenti di applicazioni tecniche, trova una sua razionale giustificazione nella esigenza di garantire una sia pur graduale sistemazione nei ruoli a tutti quegli insegnanti reclutati nel precedente regime che prevedeva distinte cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, onde, per tale categoria, si è posta con particolare evidenza la necessità del contenimento dei <soprannumerari>;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12/04/90.