Ordinanza n. 196 del 1990

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ORDINANZA N.196

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni precedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 luglio 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Guendalini Decimo e la s.r.l. EDAM, iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra De Luigi Costa Elisa e Premoli Gianstefano ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che con due identiche ordinanze del 9 luglio 1988 e del 16 gennaio 1989, emesse nel corso di procedimenti di nuova fissazione dei provvedimenti di rilascio di abitazione per finita locazione, il Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui collega la cessazione del meccanismo di graduazione previsto per l'esecuzione degli sfratti dalla legge n. 94 del 1982, alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984;

che il giudice a quo osserva come, per effetto della denunciata normativa, l'esecuzione venga rinviata soltanto per i contratti scaduti da più anni e non per quelli conclusi più di recente, di modo che fattispecie asseritamente identiche, in quanto caratterizzate dall'esecutività definitiva, vengono diversamente disciplinate in base all'unico elemento della più o meno remota scadenza;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilità della questione rispettivamente in ragione della non identità delle situazioni poste a confronto e della sopravvenuta normativa.

Considerato che le questioni, per la loro identità, vanno trattate congiuntamente;

che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per i Comuni ad alta tensione abitativa e, segnatamente, per quello di Milano, è stata sospesa in virtù del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 e, successivamente, per effetto del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61;

che, pertanto, s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo perchè riesamini la rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12/04/90.