Ordinanza n. 168 del 1990

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ORDINANZA N.168

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. 1) del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h) del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano sul ricorso proposto da De Paoli Pierluigi contro il Primo Ufficio II.DD. di Milano, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza in data 6 aprile 1989 (r.o. n. 449 del 1989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. l) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);

 

che in tal senso sembra doversi interpretare l'atto di rimessione, carente, nella sua parte dispositiva, dell'indicazione precisa della disposizione che si intende impugnare;

 

che la norma della cui costituzionalità si dubita viene censurata nella parte in cui, prevedendo la deducibilità degli assegni alimentari di cui all'art. 433 del codice civile soltanto se corrisposti in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e non anche quando siano versati volontariamente, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra oneri che hanno identica natura, in quanto assolvono alla medesima funzione assistenziale ;

 

che è intervenuta 1, Avvocatura generale dello Stato eccependo, in via preliminare, il difetto di motivazione in ordine al presupposto della rilevanza e sostenendo comunque, l'inammissibilità della questione che atterrebbe al piano delle scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore.

 

Considerato che l'ordinanza di rimessione, non contenendo il benchè minimo accenno alla controversia oggetto del processo tributario, non consente alcuna valutazione in ordine al presupposto della rilevanza la cui sussistenza, peraltro, non è affermata nè motivata;

 

che il giudice a quo deve verificare se la questione sollevata sia effettivamente rilevante, evidenziandone il rapporto di necessaria pregiudizialità, rispetto alla definizione del giudizio.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di I grado di Milano.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 04/04/90.