Ordinanza n. 142 del 1990

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ORDINANZA N.142

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dal Pretore di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Panariello Santo e Castellano Alfonso, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.42/1a serie speciale dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione per rilascio di un immobile locato per uso abitativo, esecuzione promossa da Alfonso Castellano sulla base di sentenza che aveva accertato la legittimità del recesso per necessità, il Pretore di Torre Annunziata, con ordinanza emessa il 10 aprile 1989, su eccezione del conduttore-opponente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del decreto- legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

Considerato che il decreto-legge n. 551 del 1988, da un lato sospende l'esecuzione dei provvedimenti (sentenze, convalide di licenza o di sfratto, ordinanze di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c.), indicati dall'art. 1, primo comma, che abbiano accertato la cessazione del contratto alla scadenza (salvi i casi di cui all'art. 2), e dall'altro dispone (art. 3, primo comma) che l'assistenza della forza pubblica sia concessa secondo criteri stabiliti dal prefetto in relazione alle indicazioni della commissione di cui all'art. 4 e che (art. 3, secondo comma), nell'ambito di tali criteri, sia data la priorità, oltre che ai titoli a esecuzione non sospesa - fra i quali devono annoverarsi le sentenze che abbiano accertato la legittimità del recesso per necessità del locatore di cui all'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - anche ad alcuni titoli a esecuzione sospesa, purchè il locatore che agisce in base ad uno di essi dichiari, nelle forme previste, di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, del genitore o dei figli;

che ad avviso del giudice a quo la normativa denunciata determina ingiustificata discriminazione del conduttore e lesione del suo diritto di difesa, in quanto, mentre consente al locatore di far valere, al fine di ottenere la priorità nell'esecuzione, una situazione di necessità, peraltro non contemplata dal titolo, non consente al conduttore di far valere, al fine di opporsi all'esecuzione di sentenza fondata sulla necessità del locatore (art. 59 legge n. 392 del 1978), il successivo venir meno della necessità;

che la mancata previsione da parte della normativa impugnata - normativa concernente l'ipotesi che il locatore faccia valere la propria necessità come causa di priorità, nell'ottenimento della forza pubblica ai fini dell'esecuzione del proprio titolo, rispetto ad altri locatori richiedenti del pari la detta assistenza-dell'ipotesi che il conduttore esecutato intenda far valere la non persistenza della necessità del locatore, accertata nel giudizio di cognizione fra le dette due parti, per opporsi all'esecuzione promossa dal locatore, non può ritenersi in violazione dei parametri suindicati;

che, invero, tra le due ipotesi non vi è alcuna omogeneità, trattandosi, nel primo caso, di un conflitto di interessi tra il locatore richiedente la forza pubblica e gli altri locatori richiedenti, i soli controinteressati e suscettivi di essere danneggiati direttamente da una scorretta risoluzione del conflitto, e nel secondo caso, di una controversia fra conduttore esecutato e locatore esecutante;

che, d'altra parte, la normativa impugnata non ignora l'esigenza del conduttore di far valere la non persistenza della necessità addotta in sede di richiesta della forza pubblica dal locatore, giacchè, se questi non utilizzi l'immobile recuperato entro un termine, riconosce al conduttore stesso, in relazione al danno indiretto da lui riportato per effetto della priorità male acquisita dal locatore nei confronti degli altri locatori, il risarcimento del danno e il rimborso delle spese (quarto comma dell'art. 3 decreto-legge n. 551 del 1988);

che, comunque, il conduttore, il quale intenda far valere - come nel caso - la non persistenza della necessità addotta dal locatore nei suoi confronti nel giudizio di cognizione, anche se non può farne motivo di opposizione all'esecuzione, non è privo neanche esso di tutela, giacchè, se il locatore non utilizzi l'immobile recuperato entro un termine, fruisce del più incisivo rimedio apprestato dall'art. 60 della legge n. 392 del 1978, vale a dire, oltre al rimborso delle spese, il ripristinamento della locazione in alternativa al mero risarcimento del danno; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/03/90.