Sentenza n. 119 del 1990

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SENTENZA N.119

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1989 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Menchi Pietro ed altro, contro il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed altra, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Menicucci Lydia in Manes contro il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, iscritta al n. 515 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Menicucci Manes Lydia nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avv. Massimo Colarizi per Menicucci Manes Lydia e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di due giudizi concernenti l'impugnativa dei provvedimenti con cui le amministrazioni di appartenenza avevano negato ai ricorrenti l'attribuzione, ai fini pensionistici e di buonuscita, della qualifica di dirigente generale, il T.A.R. del Lazio, con due distinte ordinanze emesse rispettivamente in data 27 aprile 1988 (r.o. n. 515 del 1989) e 9 marzo 1989 (ro. n. 393 del 1989), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella parte in cui, innovando al sistema del pensionamento anticipato previsto dall'art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 748 del 1972, "assicura ai funzionari della vecchia carriera direttiva un trattamento pensionistico superiore a quello dei dirigenti, e dunque inversamente proporzionale alla posizione che il personale delle due categorie rispettivamente assume nell'ordinamento".

La norma impugnata, prevede, infatti, che anche per le qualifiche (del ruolo ad esaurimento) acquisite successivamente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972, ma con decorrenza dalla stessa, vale l'equiparazione posta nella prima parte dei terzo comma del predetto art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972, con la conseguenza che la qualifica, attribuibile ai fini dell'esodo volontario, é individuabile, non più in quella corrispondente ma in quella superiore della carriera dirigenziale. Tale effetto, ad avviso del giudice a quo, risulterebbe irragionevole e lesivo del principio di buon andamento in quanto consentirebbe ad un soggetto, inquadrato nella dirigenza al momento di entrata in vigore del decreto delegato di ottenere, in sede di esodo volontario, una qualifica inferiore a quella attribuibile al collega, di pari anzianità, che non essendo invece transitato nella dirigenza, ha potuto conseguire una promozione nel ruolo ad esaurimento con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il Tribunale remittente ritiene poi di poter superare la decisione con cui questa Corte (sent. n. 521 del 1987) ha già dichiarato non fondata la medesima questione nel presupposto che le situazioni poste a raffronto non siano omogenee. Difatti, l'asserita incomparabilità della posizione del funzionario che, per sostanziale effetto dell'anzianità, viene inquadrato nella carriera dirigenziale rispetto a quella dei collega che é invece promosso nella qualifica superiore del ruolo ad esaurimento attraverso uno scrutinio per merito comparativo, poggerebbe su di un rilievo meramente formale in quanto quest'ultima procedura avrebbe certamente perso il suo carattere selettivo in seguito al ridotto numero di personale ad essa interessato, per effetto dell'inquadramento nella dirigenza e dell'esodo volontario.

Inoltre, la qualifica dirigenziale per l'autonomia e la rilevanza esterna delle funzioni che ad essa attengono, si dovrebbe, in ogni caso ritenere più elevata, e quindi più meritevole di apprezzamento, rispetto alle qualifiche rivestite dal personale direttivo ad esaurimento.

2.- Nel giudizio promosso con ordinanza, in data 27 aprile 1988 (r.o. n. 515 del 1989) si é costituita la parte privata che, ribadendo le argomentazioni svolte dal giudice a quo, ha evidenziato come, per effetto del nuovo sistema creato dalla norma impugnata, un direttore di divisione inquadrato primo dirigente consegue,, all'atto dell'esodo, una qualifica inferiore a quella del collega di pari anzianità che, non transitato nella dirigenza, é invece promosso ispettore generale del ruolo ad esaurimento con effetto retroattivo.

3- In entrambi i giudizi é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, essendo già stata definita in tal senso con ordinanza n. 1079 del 1988 e con sentenza n. 521 del 1987.

Considerato in diritto

1.-Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due distinte ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312, nella parte in cui, attribuendo, in sede di esodo volontario dal servizio-disciplinato dall'art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972-particolari benefici soltanto ai dipendenti pubblici del ruolo ad esaurimento e non anche a quelli transitati nel ruolo della dirigenza, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie.

2.-I giudizi così promossi, concernendo il medesimo oggetto, possono essere riuniti e definiti con un'unica decisione.

3.1. -Si premette che analoga questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 521 del 1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 1079 del 1988, nell'assunto che le situazioni poste a raffronto sono tra loro non omogenee e quindi non comparabili, in quanto la diversità di trattamento si ricollega ad un elemento obiettivo quale le diverse modalità di accesso alle qualifiche del ruolo ad esaurimento rispetto a quella di primo dirigente.

Nelle due ordinanze di rinvio ora in esame si confuta tale assunto sostenendo che <gli effetti perversi> della norma denunciata, non possono ritenersi superati <sul mero rilievo formale ... che gli ispettori generali ad esaurimento, in quanto pervenuti a tale qualifica previo scrutinio per merito comparativo ... siano meritevoli di maggiore apprezzamento dei colleghi passati alla dirigenza ... ... sulla base della sola anzianità e su semplice giudizio di non demerito>. Ciò, si sostiene, in primo luogo, perchè le promozioni nel ruolo ad esaurimento, mediante scrutinio per merito comparativo, non possono assimilarsi alle procedure selettive originariamente concepite dagli artt. 168 e 169 del d.P.R. n. 3 del 1957, e 38 del d.P.R. n. 1077 del 1970, sicchè non del tutto diversi dovrebbero in realtà considerarsi il sistema di accesso alla dirigenza e quello di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento, ed in secondo luogo perchè la qualifica di primo dirigente, per tutta la serie di compiti, di responsabilità e di oneri che comporta, deve ritenersi più elevata della qualifica di ispettore generale.

3.2. - La questione, anche così riproposta, è infondata.

Diversamente da quanto si asserisce nelle ordinanze di rinvio, le richiamate pronunzie della Corte non si erano fondate su di un giudizio di valore in ordine alla maggiore o minore importanza dell'uno o dell'altro sistema di promozione, bensì sulla obbiettiva diversità esistente fra i due sistemi.

Si era difatti osservato (sent. n. 521 del 1987) che ciò che impedisce di porre a raffronto le due situazioni sono le diverse modalità di accesso alle rispettive qualifiche dei due ruoli, <il che relega l'originaria posizione di entrambe le categorie (nel ruolo dei direttori di divisione) al rango di remoto precedente ormai superato ed alterato da altre vicende nel frattempo verificatesi, così escludendo la possibilità di una riconsiderazione ai fini di un raffronto in termini di attualità>. La Corte non ha perciò fondato la propria decisione su di un mero rilievo formale, ma sulla obbiettiva diversità fra due situazioni fra loro non paragonabili il che impedisce di poter operare l'auspicata addizione.

Ininfluente è il rilievo, al riguardo formulato dal giudice a quo, secondo cui l'accesso alle due qualifiche del ruolo ad esaurimento non sarebbe avvenuto in base alla procedura selettiva propria del merito comparativo, bensì, in realtà, sulla base dell'anzianità, e cioè in modo non sostanzialmente diverso dall'inquadramento nel ruolo della dirigenza. In proposito si deve osservare che non può spettare alla Corte la valutazione di un accadimento del genere, che si asserisce essersi verificato in sede di concreta applicazione di una legge, peraltro diversa da quella impugnata, perchè implica apprezzamenti che solo il legislatore potrebbe compiere qualora ritenesse di intervenire nuovamente nella materia, riconsiderando la situazione nel suo complesso, anche alla luce di tali asseriti elementi di fatto.

Nè può essere preso in considerazione l'argomento del giudice a quo circa la maggiore qualificazione delle funzioni proprie della dirigenza. Difatti, stante la brevità del tempo intercorso fra le operazioni di inquadramento, successive alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972, e l'esodo, l'accesso al ruolo dirigenziale - come è stato anche rilevato da altra giurisprudenza amministrativa-assunse, per il personale che si avvalse di tale beneficio, carattere soltanto formale, e si deve altresì considerare che l'inquadramento nella dirigenza fu effetto, in sostanza, della precedenza in ruolo, elemento di per sè neutro rispetto ai meriti di servizio (sent. n. 257 del 1989).

Poichè è quindi impossibile in questa sede operare un giudizio di valore fra le due situazioni poste a raffronto, tenuto conto del momento transitorio e delle modalità in cui si svolsero le vicende conseguenti all'entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972 che renderebbero opinabile qualunque giudizio del genere, l'obbiettiva diversità impedisce di paragonare le anzidette situazioni il che non fa apparire irragionevole la valutazione già compiuta dal legislatore e che egli soltanto potrebbe, perciò, modificare sulla base di un diverso discrezionale apprezzamento di tutto il complesso delle circostanze in precedenza indicate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 09/03/90.