ORDINANZA N.111
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 211, 219 e 220 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18
luglio 1989 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Giacomazzi Bruno, iscritta al n. 436 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il
Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 18 luglio 1989,
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.211, 219 e 220 del
codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3, 27 e
32 della Costituzione;
che la questione si proponeva nel corso di un
procedimento penale a carico di imputato, ritenuto dal perito d'ufficio affetto
da sindrome psicorganica di natura tossica, con
alterazioni viscerali e neurologiche e deterioramento mentale, tali da aver
prodotto uno stato di infermità che ha grandemente scemato la capacità
d'intendere e di volere del giudicabile, rendendolo altresì, per ragioni
psichiatriche, persona socialmente pericolosa;
che, tanto nella perizia quanto nel corso dei
chiarimenti resi al dibattimento, il perito ha sottolineato che il sussidio
assistenziale e la somministrazione delle terapie farmacologiche e psichiche
idonee al trattamento -peraltro lungo e difficile-di questi soggetti non sono
attuabili negli ambienti nei quali il seminfermo dovrebbe essere ex lege ricoverato, mentre esistono centri ospitalieri
e servizi sociali, specializzati e moderni (quale ad esempio-ad
avviso del perito-il Centro alcologico
di Dolo presso l'Ospedale civile), che sono sicuramente in grado di apprestare
le cure specifiche atte ad eliminare la pericolosità sociale;
che, dovendo il Tribunale, sulla base delle
risultanze e del parere peritale, fare applicazione dell'art. 89 del codice
penale, ordinando che il condannato, a pena espiata (artt. 211 e 220, primo
comma, codice penale), sia ricoverato in casa di cura e di custodia per un
tempo non inferiore a sei mesi (art. 219, terzo comma, primo inciso, codice
penale), esclusa l'ipotesi di sostituzione con la libertà vigilata (di cui al
secondo inciso) che - ad avviso del Tribunale - non consentirebbe l'imposizione
di prescrizioni di carattere terapeutico;
che, d'altra parte, il ricovero in casa di cura
e custodia, mentre non consentirebbe, per le ragioni enunciate, la
sottoposizione del seminfermo alle cure specifiche idonee alla terapia del male
diagnosticato, non ha nella legge altre alternative terapeutiche, in guisa che
verrebbero a determinarsi numerosi profili di illegittimità costituzionale
quali: il contrasto con il principio di eguaglianza dovuto all'identica
disciplina giuridica imposta per situazioni personali, spesso grandemente
diverse, e talune anche con controindicazioni rispetto al ricovero (art. 3
della Costituzione); il contrasto con il fine rieducativo e con il diritto alla
salute (artt. 27 e 32 della Costituzione), nonchè
l'incompatibilità di tutto questo con i diritti inviolabili della persona (art.
2 della Costituzione);
che, peraltro, anche il periodo minimo, uguale
per tutte le situazioni, si pone in contrasto con i parametri enunciati, in
quanto non trova giustificazioni nè nelle esigenze
terapeutiche, da determinarsi caso per caso, nè nella
tutela della collettività che va riguardata in relazione alle varie specie
della pericolosità;
che altrettanto dovrebbe ritenersi per ciò che
si riferisce all'irrazionale disposto che prevede prima l'espiazione della pena
e poscia la sottoposizione alla misura di sicurezza a carattere terapeutico.
Considerato che, per quanto si riferisce a
quest'ultimo rilievo, pur essendo esso fondato in relazione ai principi, deve
dirsi, tuttavia, che al giudice compete di decidere diversamente, avvalendosi
della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 220 del codice penale che
prevede il potere di disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia
iniziata la pena detentiva, quando lo consiglino le particolari condizioni
d'infermità psichica del condannato;
che, quanto al periodo minimo uguale per tutte
le infermità, va osservato che esiste nel codice la disposizione in base alla
quale, dopo la soppressione del secondo comma imposto dalla sentenza 23 aprile 1974 n. 110 di
questa Corte, il magistrato di sorveglianza ben può revocare la misura di
sicurezza, anche prima che il periodo minimo sia decorso, quando la persona
sottoposta alla misura abbia cessato di essere pericolosa (art. 207 del codice
penale), mentre, d'altra parte, per l'abolizione di ogni presunzione di
pericolosità finalmente decisa dal legislatore, quando sia trascorso tempo
ragionevole fra la disposizione e la effettiva esecuzione della misura,
l'infermo o il seminfermo debbono essere sottoposti a nuovo esame psichiatrico,
sicchè in definitiva esiste ora nel sistema la
possibilità di adeguare la misura alle concrete esigenze della singola
pericolosità;
che, invece, come correttamente rileva il
Tribunale di Padova, deve riconoscersi che l'intera materia delle misure di
sicurezza dovrà essere tutta rimeditata e coordinata con gli apporti più
moderni della scienza psichiatrica e di quella criminologica, e che, in
particolare, per quanto si riferisce ad infermi e seminfermi di mente che hanno
delinquito, dovranno essere studiati idonei luoghi di
cura con specifici presidi terapeutici;
che tutto questo, però, certamente seguirà alla
riforma del codice penale sostantivo, di cui una Commissione ministeriale va
predisponendo uno schema di legge delega;
che frattanto il Ministero di giustizia e la
magistratura di sorveglianza potranno d'intesa sopperire in sede esecutiva al
caso di specie, sistemando il condannato in casa di cura e di custodia prossima
a centri ospitalieri attrezzati al particolare
trattamento terapeutico di cui è abbisognevole,
poscia trasferendolo periodicamente, sotto le misure che si riterranno più
opportune, a ricevere-come il perito prevede-idonee terapie ambulatoriali, oppure autorizzando i
medici del centro a praticarle all'interno della casa di cura e di custodia;
che, di conseguenza, la questione sollevata dev'essere
disattesa, sicchè: visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 211, 219 e 220 del codice
penale, con riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione, sollevata
dal Tribunale di Padova con ordinanza 18 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/03/90.