Ordinanza n. 106 del 1990

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ORDINANZA N.106

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 32, lettera c), 33 e 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1989 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento di delibazione promosso da Ciafrei Vincenzo ed altra, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale dei minorenni di Roma dubita della legittimità costituzionale:

a) dell'art. 32, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in quanto interpretato (dalla Corte di cassazione) nel senso che possono essere dichiarati efficaci come adozioni legittimanti, perchè non contrari ai <principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori>, i provvedimenti stranieri di adozione ordinaria o consensuale di minori stranieri in favore di coniugi italiani: norma che, così intesa, contrasterebbe, a suo avviso, con gli artt. 2, 3 e 10 Cost. in quanto, da un lato verrebbe pregiudicato l'interesse del minore straniero a non essere oggetto di <mercato> ed a mantenere i legami con la famiglia di origine ove non si trovi in stato di effettivo abbandono, e dall'altro sarebbe violata la norma di diritto internazionale universalmente riconosciuta che imporrebbe l'integrale rispetto delle decisioni degli organi di altri Stati, se conformi ai principi di diritto interno;

b) degli artt. 33, ultimo comma e 37 della medesima legge n. 184 del 1983, in quanto prevedono, in caso di declaratoria di non efficacia di un provvedimento adottivo estero, l'automatica apertura di una procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore straniero, senza previo benestare o mancata richiesta di rimpatrio dello Stato estero: ciò che violerebbe l'art. 10 Cost., perchè comporterebbe lesione dell'autorità delle decisioni degli organi di tale Stato.

Considerato che le predette questioni, già sollevate dal medesimo Tribunale con ordinanze d'identico tenore, sono state decise con la sentenza n. 536 del 1989, rispettivamente nel senso della non fondatezza e dell'inammissibilità;

che pertanto la prima di dette questioni (sub a)) va dichiarata manifestamente infondata e la seconda (sub b)) manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione dal Tribunale dei minorenni di Roma con ordinanza del 10 luglio 1989;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, ultimo comma e 37 della predetta legge, sollevata in riferimento all'art. 10 della Costituzione dal Tribunale dei minorenni di Roma con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02/03/90.