Ordinanza n. 105 del 1990

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ORDINANZA N.105

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice penale e degli artt. 29, 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Pomo Federico, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

 

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 6 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: 1) degli artt. 234 ultimo comma e 235 ultimo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono che la pena accessoria della rimozione dal grado consegue automaticamente a condanne per determinati reati previsti dal Codice penale militare di pace (nei casi di specie per appropriazione indebita aggravata e truffa); 2) dell'art. 29 del codice penale militare di pace, nell'ipotesi che fosse accolta la questione sub 1; 3) dell'art. 166 del codice penale, nella parte in cui esclude l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie.

 

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 60 del 1990, ha già dichiarato manifestamente inammissibile questione identica a quella sub 1 (in essa assorbita la questione sub 2) e inammissibile la questione relativa all'art. 166 del codice penale.

 

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 234 ultimo comma e 235 ultimo comma del codice penale militare di pace, e dell'art. 166 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza 6 luglio 1989.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Ettore GALLO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 02/03/90.